IMPOSTE INDIRETTE - IVA - DISPOSIZIONI GENERALI - DETRAZIONI - AUTOMEZZI
Di Giancarlo (del 22/01/2008 @ 09:48:42, in Rassegna stampa, linkato 702 volte)

Novità della Finanziaria 2008 di Ricca

La L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto importanti novità in materia di detrazioni IVA con l'obiettivo di rendere la disciplina nazionale conforme alla decisione del Consiglio europeo 18.6.2007. In particolare, a decorrere dal 28.6.2007, ai fini dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 19-bis1 lett. c) e d) del DPR 633/72, i mezzi di trasporto sono suddivisi in due categorie: - mezzi di trasporto rientranti nella nozione di "veicoli stradali a motore", per i quali è operante la detrazione secondo quanto di seguito precisato; - mezzi di trasporto esclusi dalla precedente categoria, ai quali si applicano le regole generali. Sono considerati "veicoli stradali a motore" tutti i veicoli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto di persone e beni la cui massa massima autorizzata non è superiore a 3.500,00 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto. La suddetta detrazione opera nella misura: - pari al 40%, per i veicoli stradali a motore (e le relative spese) non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o della professione; - pari al 100%, per i veicoli stradali a motore (e le relative spese) utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o della professione Continua ad essere indetraibile, invece, l'IVA assolta per l'acquisto dei motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, dei relativi componenti e ricambi e delle spese relative, ad eccezione dei soggetti per i quali tali beni costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Fonte: Italia Oggi del 22 gennaio, pag. 34