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feb07lun
IVA E ESTERO
Di Dr E. D Amico (del 07/02/2011 @ 10:02:03, in Rassegna stampa, linkato 1007 volte)

Dalle Entrate ulteriori chiarimenti sulle operazioni con Paesi black list

Con la circolare n. 2 del 28 gennaio, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi Iva con attori economici che si trovano nei Paesi black list. Tra i chiarimenti di maggiori interesse, quelli sulle spese di trasferta, sugli acquisti effettuati da un operatore economico non black list ma con rappresentante fiscale nominato in un Paese a fiscalità privilegiata, sulle cessioni e acquisti di beni “estero su estero” e quello che fuga i dubbi sui rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso. Spese di trasferta dei dipendenti. In caso di trasferta in Paesi black list, le prestazioni di servizi - come, per esempio, quelle relative ai trasporti o quelle alberghiere - non devono essere riportate nella comunicazione delle operazioni Iva con Paesi black list in tutti i casi in cui queste spese - di regola, di importo esiguo - siano correttamente classificate nel costo del personale, secondo i principi contabili adottati dall’impresa. Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale in un Paese a regime fiscale privilegiato. Non rientrano tra le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in un Paese black list, se l’operatore economico “rappresentato”, che costituisce la reale controparte dell’operazione, è localizzato in un Paese a fiscalità “ordinaria”. Operazioni estero su estero. Per le cessioni o per gli acquisti di beni effettuati direttamente all’estero - quindi, non soggetti a Iva - da una stabile organizzazione italiana con sede in un Paese black list, come, ad esempio, l’acquisto di carburanti, non è previsto l’obbligo di comunicazione. Comunicazione integrativa e ravvedimento operoso. Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente può rettificarla o integrarla entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Passato questo termine, è possibile presentare la comunicazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e versare, quindi, le sanzioni ridotte entro un anno dall’omissione o dall’errore, a patto che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

 
Di Dr E. D Amico (del 07/02/2011 @ 09:29:48, in Rassegna stampa, linkato 921 volte)

I nuovi modelli definitivi Irap e Unico SP per il 2011

Con due provvedimenti del 31 gennaio, le Entrate hanno approvato le versioni definitive dei modelli da utilizzare quest’anno per le dichiarazioni Irap e Unico SP. Il modello Irap 2011 ricalca senza modifiche di rilievo la bozza approvata alla fine dell’anno scorso. Confermata, in particolare, la nuova appendice che aveva già fatto il suo debutto nella versione provvisoria della dichiarazione. Qui trova spazio la tabella delle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2010, con tutti gli aggiornamenti che tengono conto delle modifiche introdotte sia dalle leggi regionali sia da quelle statali. Un elenco completo, che facilita l’associazione di ogni aliquota al codice da riportare poi nei campi del quadro IR. In questo quadro si ripresenta modificata la sezione VII e, più precisamente, il rigo IS32, dove viene ricalcolato l’acconto 2010 per le regioni in deficit sanitario (Campania, Lazio, Molise e Calabria). Unico SP: la dichiarazione di quest’anno accoglie l’incentivo fiscale previsto dalla Tremonti quater (D.L. n.40/10), in favore delle aziende del settore tessile che investono in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per realizzare campionari, collezioni e prototipi. Al debutto anche il transfer pricing modello Ue, con il nuovo prospetto del quadro RS da utilizzare per indicare l’ammontare dei componenti negativi e/o positivi delle transazioni, in linea con le disposizioni del D.L. n.78/10.

 
gen28ven
IVA
Di Dr E. D Amico (del 28/01/2011 @ 10:33:03, in Rassegna stampa, linkato 1017 volte)

La dichiarazione Iva autonoma entro il 28 febbraio esonera dalla comunicazione dati

Per le presentazioni delle dichiarazioni Iva autonome a debito, che consentono l'esonero dalla comunicazione dati Iva, se effettuate entro il 28 febbraio 2011, si consiglia gli intermediari di acquisire dai clienti uno specifico incarico all'invio del modello entro la fine di febbraio, in quanto questa nuova modalità di presentazione della dichiarazione Iva, non prevista dalla norma, è stata concessa dall'agenzia delle Entrate solo se il pagamento del saldo Iva 2010 avviene entro il 16 marzo. Dato che la dichiarazione Iva autonoma esonera dalla comunicazione dati Il pericolo, infatti, è che se il contribuente poi non effettua il pagamento entro il 16 marzo si rivalga sull'intermediario.

 
gen21ven
ICI
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2011 @ 18:27:24, in Rassegna stampa, linkato 877 volte)

Fabbricati rurali, sono esenti Ici quelli delle categorie A/6 e D/10

La ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all’esercizio dell’attività agricola. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risposta all’interrogazione n.5-04067 del 19 gennaio, ha così confermato l’orientamento della giurisprudenza delle Cassazione sulla rilevanza che la categoria catastale assume per la qualificazione dei fabbricati rurali e la relativa applicazione dell’Ici (sentenze n.18565/09; n.18570/09; n.20867/10).

 
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2011 @ 18:25:42, in Rassegna stampa, linkato 1191 volte)

Illegittimo l’accertamento basato sugli studi di settore senza preventiva ispezione

È illegittimo l’accertamento del reddito di uno studio professionale, che ha aderito al regime di contabilità ordinaria, basato esclusivamente sugli studi di settore, senza la preventiva ispezione del Fisco, che certifichi l’inattendibilità dei documenti. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n.1213 del 20 gennaio 2011, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

 
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2011 @ 18:24:48, in Rassegna stampa, linkato 956 volte)

Compensazioni su ruoli scaduti: nessuna sanzione fino all’emanazione del DM

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato del 14 gennaio, ha chiarito che le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a €1.500 (art.31, co.1 del D.L. n.78/10), non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità, a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali - cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento - si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione. Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti.

 
gen21ven
IMPRESA
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2011 @ 13:01:36, in Rassegna stampa, linkato 789 volte)

Nuovo parametro di individuazione a decorrere dal 1° gennaio 2011

A decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a centocinquanta milioni di euro. Tale valore è utilizzato ai fini dell’individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto delle imprese di cui al periodo precedente per le quali l’Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della relativa presentazione.

 
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2011 @ 12:58:36, in Rassegna stampa, linkato 1147 volte)

Aumento del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011: dall’1% all’1,5%

A decorrere dal 1° gennaio 2011 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall’1% all’1,5%. L’intervento comporta una serie di riflessi di natura civilistica: la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora. Dal punto di vista tributario e previdenziale la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2010 e 2011 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;

- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90);

- una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art.45, co.2 del Tuir;

- una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

 
Di Dr E. D Amico (del 20/01/2011 @ 12:03:47, in Rassegna stampa, linkato 831 volte)

Imposte d’atto nel leasing immobiliare – i chiarimenti di Assilea

Con circolare del 22 dicembre 2010, Assilea ricorda che la Legge di stabilità per il 2011 - n.220/10 - in vigore dal 1° gennaio 2011, introduce alcune importanti novità per i contratti di leasing immobiliare, volte a garantire la loro neutralità fiscale ai fini delle imposte d’atto nelle scelte di finanziamento per l’acquisizione degli immobili sia strumentali che abitativi. In attesa dell’emanazione del provvedimento direttoriale relativo alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, la circolare esamina il nuovo regime e offre indicazioni sulla gestione dell’imposta sostitutiva per i contratti in corso all’1 gennaio 2011.

 
Di Dr E. D Amico (del 20/01/2011 @ 12:02:49, in Rassegna stampa, linkato 935 volte)

La Cassazione conferma l’abuso se il fine è il solo risparmio d’imposta

Configura abuso del diritto una cessione di beni che cela un appalto, stipulata tra una persona fisica e una società (di cui la cedente, nel caso di specie è socia) al solo scopo di ottenere un indebito risparmio. Ne consegue che occorre effettuare adeguati approfondimenti da parte del giudice di merito, per verificare se gli accordi contrattuali avevano l’esclusivo fine di consentire un risparmio di imposta. Il principio è statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 688, depositata il 13 gennaio 2011.

 

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