Dalle Entrate ulteriori chiarimenti sulle operazioni con Paesi black list
Con la circolare n. 2 del 28 gennaio, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi Iva con attori economici che si trovano nei Paesi black list. Tra i chiarimenti di maggiori interesse, quelli sulle spese di trasferta, sugli acquisti effettuati da un operatore economico non black list ma con rappresentante fiscale nominato in un Paese a fiscalità privilegiata, sulle cessioni e acquisti di beni “estero su estero” e quello che fuga i dubbi sui rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso. Spese di trasferta dei dipendenti. In caso di trasferta in Paesi black list, le prestazioni di servizi - come, per esempio, quelle relative ai trasporti o quelle alberghiere - non devono essere riportate nella comunicazione delle operazioni Iva con Paesi black list in tutti i casi in cui queste spese - di regola, di importo esiguo - siano correttamente classificate nel costo del personale, secondo i principi contabili adottati dall’impresa. Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale in un Paese a regime fiscale privilegiato. Non rientrano tra le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in un Paese black list, se l’operatore economico “rappresentato”, che costituisce la reale controparte dell’operazione, è localizzato in un Paese a fiscalità “ordinaria”. Operazioni estero su estero. Per le cessioni o per gli acquisti di beni effettuati direttamente all’estero - quindi, non soggetti a Iva - da una stabile organizzazione italiana con sede in un Paese black list, come, ad esempio, l’acquisto di carburanti, non è previsto l’obbligo di comunicazione. Comunicazione integrativa e ravvedimento operoso. Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente può rettificarla o integrarla entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Passato questo termine, è possibile presentare la comunicazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e versare, quindi, le sanzioni ridotte entro un anno dall’omissione o dall’errore, a patto che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
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