\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 30/04/2010 @ 12:02:15, in Rassegna stampa, linkato 546 volte)

Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 29.4.2010 n. 22) DI GAIANI 

La circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2010 n. 22 ha fornito alcune precisazioni in merito alla detassazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari, effettuati da imprese operanti in attività di cui alla divisione 13 e 14 della Tabella ATECO 2007. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: - l'agevolazione opera esclusivamente in sede di versamento a saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e non ai fini IRAP, senza incidere sugli acconti; - la detassazione opera a prescindere dal risultato d'esercizio (utile o perdita); - il risparmio d'imposta deve essere calcolato in relazione all'IRPEF/IRES e alle eventuali addizionali regionali; - possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano i regimi di imposta sostitutivi o adottano regimi contabili semplificati; - i costi agevolati sono quelli indicati dal DM 76/2008 e dalla circ. Ministero Sviluppo Economico 16.4.2009 n. 46586; - possono essere ammessi alla detassazione anche i costi sostenuti in relazione alle attività di preparazione del campionario e delle collezioni, promozione del campionario e gestione del magazzino campioni, nel caso in cui siano collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato; - non sono invece agevolabili le attività di ricerca fondamentale, l'innovazione del processo e l'innovazione organizzativa; - la detassazione è cumulabile con la deduzione IRAP per le spese del personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Si segnala altresì che alcuni emendamenti all'art. 4 del DL 40/2010 prevedono l'estensione dell'agevolazione in esame alla divisione 15 della Tabella ATECO 2007, in cui sono incluse le attività di fabbricazione di articoli in pelle (articoli da viaggi, borse, pellicce) e di calzature.

Fonte: ilsole24ore del 30 aprile 2010 p. 32

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Di Dr E. D Amico (del 29/04/2010 @ 13:23:02, in Rassegna stampa, linkato 384 volte)

Condanna penale dell'amministratore - Riconoscimento dei danni al socio - Limiti (Cass. 19.4.2010 n. 9295) DI MEOLI

La condanna penale dell'amministratore, con sentenza passata in giudicato, non assicura al socio il diritto al risarcimento dei danni; ciò anche se, sempre in sede penale, si sia pervenuti ad una condanna generica al risarcimento. La condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale (cfr. Cass. 16.12.2005 n. 27723). Quanto all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. - che richiede la prova di un danno diretto nei confronti dei soci (o di terzi) - la Suprema Corte sottolinea come i giudici di merito abbiano evidenziato che quanto accertato in sede penale rappresentava certamente un'attività idonea a depauperare il patrimonio sociale, ma non a danneggiare direttamente l'appellante nella sua qualità di socio, il cui interesse alla conservazione del patrimonio sociale poteva essere salvaguardato solo con azioni proposte dagli organi sociali. È ritenuta corretta, quindi, l'applicazione del principio di diritto, affermato da Cass. SS.UU. 24.12.2009 n. 27346, che, in tali casi, esclude il diritto al risarcimento del danno in capo a ciascun socio. Rileva, peraltro, anche quanto sancito da Cass. 28.5.2004 n. 10271: essendo gli utili parte del patrimonio sociale, fin quando l'assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, la sottrazione indebita di tali utili ad opera dell'amministratore lede il patrimonio sociale, e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull'interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota.

Fonte: ilquotidiano del commercialista del 29 aprile 2010 

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Di Dr E. D Amico (del 28/04/2010 @ 11:58:34, in Rassegna stampa, linkato 404 volte)

Fatture relative a visite mediche - Mancata apposizione del bollo - Effetti DI MERLINO

La detrazione IRPEF del 19% per le spese sanitarie [art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR] spetta a prescindere dalla circostanza che sulla fattura o ricevuta non sia stata versata l'imposta di bollo; in tal caso, tuttavia, si applica una sanzione per il mancato pagamento. Con riferimento all'ammontare delle spese oggetto di detrazione, la ris. Agenzia delle Entrate 18.11.2008 n. 444 ha chiarito che è possibile includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nelle spese sostenute - al netto della franchigia di 129,11 euro - soltanto nel caso in cui la suddetta imposta: - sia stata addebitata al cliente da parte del professionista ed evidenziata nella fattura o ricevuta; - sia stata assolta, in sede di regolarizzazione, dal cliente.

Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 28/04/2010 @ 11:56:42, in Rassegna stampa, linkato 686 volte)

Nomina dei revisori - Proposta del collegio sindacale - Novità del DLgs. 39/2010 DI GAIANI

Nel caso in cui l'incarico di "controllo contabile" sia in scadenza con l'approvazione del bilancio 2009, e questo non sia stato ancora approvato alla data del 7.4.2010, il nuovo incarico di "revisione legale dei conti" deve essere conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo (Collegio sindacale ovvero Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione). La legge non prevede che la proposta dei sindaci debba risultare da un testo scritto, né che lo stesso vada messo a disposizione dei soci prima dell'assemblea. È, peraltro, opportuna, quanto meno nelle società di maggiori dimensioni, la predisposizione di una relazione da leggere nel corso dell'assemblea; relazione da approvare in una riunione del collegio sindacale (adeguatamente verbalizzata), che potrebbe coincidere con quella prevista per la predisposizione della relazione al bilancio. A tali fini, il CNDCEC ha predisposto un facsimile di relazione contenente la proposta, da adattare alle specifiche esigenze del caso concreto. Nelle società di minori dimensioni, invece, l'indicazione del revisore potrebbe risultare dal mero intervento in assemblea, senza la predisposizione di peculiari documenti; anche in tal caso, tuttavia, emerge l'opportunità della verbalizzazione dell'attività svolta al fine di individuare il nominativo proposto.

Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 28/04/2010 @ 11:55:29, in Rassegna stampa, linkato 416 volte)

Obblighi di comunicazione - Emendamento al DL "incentivi" DI MOBILI 

Nella serata di ieri, 27.4.2010, sono stati approvati alcuni emendamenti al DL 40/2010 (cd. "Decreto incentivi"). Uno degli emendamenti concerne la comunicazione che le società devono effettuare a: - Uffici del Registro delle imprese delle Camere di commercio; - Agenzia delle Entrate; - INPS; - INAIL. Infatti, mentre nella versione originaria del decreto l'obbligo di comunicazione scattava solo in occasione del trasferimento all'estero della sede sociale, secondo la disciplina risultante dall'emendamento, la comunicazione diviene obbligatoria anche nel caso di operazioni straordinarie, come conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie. Inoltre, in applicazione di un altro emendamento approvato, il recupero dei crediti previdenziali ed assistenziali dell'INPS passerà ad Equitalia con la possibilità di iscrivere a ruolo tali somme. In seguito, sarà l'INPS a determinare crediti, termini e modalità di gestione delle somme e dei crediti nelle fasi che precedono l'iscrizione a ruolo.

Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 37

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Di Dr E. D Amico (del 26/04/2010 @ 14:57:01, in Rassegna stampa, linkato 607 volte)

Scostamento minimo tra ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore - Illegittimità dell'avviso di accertamento (C.T. Prov. Bari 71/01/10) DI CARNIMEO

Con la sentenza n. 71/01/10, la C.T. Prov. Bari ha affermato che un esiguo scostamento (pari al 5,7% circa) tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti da GE.RI.CO. non legittima l'emissione di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. Tale scostamento, infatti, non costituisce un'incongruenza così grave da legittimare la rettifica del reddito dichiarato ai sensi dell'art. 62-sexies del DL 331/93. La Commissione ha ritenuto, invece, priva di rilievo l'argomentazione dell'ufficio, osservando che l'antieconomicità dell'attività svolta dal ricorrente appare un argomento "metagiuridico" che non tiene conto di altri fattori, anche di carattere psicologico, che possono indurre l'imprenditore a proseguire nello svolgimento della stessa pur in assenza di adeguata remunerazione.

Fonte: ilsole24ore del 26 aprile 2010 p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 26/04/2010 @ 14:54:11, in Rassegna stampa, linkato 652 volte)

Operazioni con parti correlate (documento CNDCEC 17.3.2010) DI VITALE

L'obbligo di fornire in Nota Integrativa le informazioni relative alle operazioni con le parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., è subordinato alla verifica della rilevanza dell'operazione e della non normalità delle condizioni rispetto a quelle di mercato. In merito al primo requisito, il CNDCEC (documento del 17.3.2010) ha ritenuto utile il ricorso agli indici di rilevanza individuati dalla delibera CONSOB 17221/2010, contenente il Regolamento di attuazione dell'art. 2391-bis c.c. in merito alle informazioni richieste alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, l'obbligo di informativa è ricollegato al superamento della soglia del 5% di almeno uno tra l'indice di rilevanza del controvalore, dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società, l'indice di rilevanza dell'attivo e l'indice di rilevanza delle passività. In aggiunta, il CNDCEC individua come valido riferimento ai fini dell'obbligo anche il c.d. "indice di costi e ricavi", determinato quale rapporto tra il corrispettivo dell'operazione e i ricavi della società; tale criterio era previsto nel documento di consultazione del 3.8.2009 ma non è stato recepito nella versione definitiva della delibera CONSOB.

Fonte: www.eutekne.info del 26 aprile 2010

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Di Dr E. D Amico (del 26/04/2010 @ 14:53:00, in Rassegna stampa, linkato 422 volte)

Consegna al sostituto d'imposta - Termine del 30.4.2010 - Ultime verifiche DI DE VICO

Il 30.4.2010 scade il termine per la presentazione del Modello 730/2010 al proprio sostituto d'imposta. Quest'ultimo, si ricorda, deve aver comunicato entro il 15.1.2010 di voler prestare assistenza fiscale diretta. In tal caso, nessun documento deve essere prodotto al proprio datore di lavoro comprovante i dati dichiarati; è tuttavia necessario conservare la documentazione fino al 31.12.2014 ed esibirla agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di controllo.

Fonte: ilsole24ore del 25 aprile 2010 p. 23

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Di Dr E. D Amico (del 26/04/2010 @ 14:51:06, in Rassegna stampa, linkato 427 volte)

ONLUS, APS, associazioni riconosciute - Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF - Iscrizione alle liste dei potenziali beneficiari per il 2010 DI SACCARO

L'Agenzia delle Entrate ha reso noti sul proprio sito Internet (www.agenziaentrate.it) i termini e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF per il 2010, anticipando il contenuto del relativo DPCM, in corso di pubblicazione. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare, esclusivamente in via telematica, la propria domanda di iscrizione, a pena di decadenza, entro il 7.5.2010, utilizzando il software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando gli appositi modelli. Sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. L'Agenzia delle Entrate: - il 14.5.2010 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco provvisorio degli enti del volontariato; - a seguito della correzione di eventuali errori di iscrizione (le cui richieste dovranno pervenire alla DRE nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente entro il 20.5.2010), pubblicherà, entro il 25.5.2010, l'elenco aggiornato. I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza, entro il 30.6.2010, spedire a mezzo raccomandata A/R alla DRE nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, ovvero all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le Università e gli altri soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica effettuano l'iscrizione seguendo la procedura telematica disponibile all'indirizzo www.cinquepermille.muir.it. Il Ministero della salute ha indicato che gli enti della ricerca sanitaria già inclusi nell'elenco dei destinatari del cinque per mille per l'anno 2009 non devono presentare alcuna domanda, in quanto già iscritti di diritto. In caso contrario, occorre far pervenire entro il 5 maggio 2010, a pena di decadenza, l'apposita domanda, allegando la necessaria documentazione.

Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2010 p. 26

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Di Dr E. D Amico (del 26/04/2010 @ 14:48:52, in Rassegna stampa, linkato 442 volte)

IRPEF - Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta - Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21) DI DE STEFANI - MORINA

Con la circ. 23.4.2010 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, nella forma di risposte a quesiti, in materia di deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta. Con riferimento alla detrazione IRPEF del 20% delle spese per l'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, ecc.) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si beneficia della detrazione del 36%, è stato precisato che: - per fruire del beneficio è sufficiente che l'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici avvenga successivamente alla data di inizio dei lavori edilizi, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione; - la spesa per l'acquisto dei beni (ivi inclusi i costi per il trasporto e il montaggio) deve essere pagata mediante bonifico bancario o postale; - se non c'è coincidenza tra l'intestatario della fattura e l'ordinante del bonifico, la detrazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, il quale deve specificare tale situazione mediante un'apposita annotazione sulla fattura; - in caso di vendita dell'abitazione ristrutturata, le quote non ancora utilizzate della detrazione in discorso possono continuare ad essere detratte da chi ha originariamente sostenuto le relativa spesa. Con riferimento alla detrazione IRPEF del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, viene affermato che l'importo massimo su cui calcolare il beneficio fiscale (250,00 euro) si riferisce, non solo alle spese sostenute dal contribuente cumulativamente per il proprio abbonamento e quello per i familiari a carico, ma rappresenta anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato. Pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400,00 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250,00 euro. Inoltre, non può essere estesa ai contratti di sublocazione la detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede, in quanto l'agevolazione è riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2010, p. 25

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