Operazioni con parti correlate (documento CNDCEC 17.3.2010) DI VITALE
L'obbligo di fornire in Nota Integrativa le informazioni relative alle operazioni con le parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., è subordinato alla verifica della rilevanza dell'operazione e della non normalità delle condizioni rispetto a quelle di mercato. In merito al primo requisito, il CNDCEC (documento del 17.3.2010) ha ritenuto utile il ricorso agli indici di rilevanza individuati dalla delibera CONSOB 17221/2010, contenente il Regolamento di attuazione dell'art. 2391-bis c.c. in merito alle informazioni richieste alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, l'obbligo di informativa è ricollegato al superamento della soglia del 5% di almeno uno tra l'indice di rilevanza del controvalore, dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società, l'indice di rilevanza dell'attivo e l'indice di rilevanza delle passività. In aggiunta, il CNDCEC individua come valido riferimento ai fini dell'obbligo anche il c.d. "indice di costi e ricavi", determinato quale rapporto tra il corrispettivo dell'operazione e i ricavi della società; tale criterio era previsto nel documento di consultazione del 3.8.2009 ma non è stato recepito nella versione definitiva della delibera CONSOB.
Fonte: www.eutekne.info del 26 aprile 2010
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