\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 29/09/2010 @ 10:10:27, in Rassegna stampa, linkato 389 volte)

PER L'UNICO E' L'ORA DELL'INVIO DI MORINA

Ultimi giorni per circa 15milioni di contribuenti che devono presentare in via telematica le dichiarazioni annuali. Scade, infatti, domani 30 settembre il termine per presentare "online" i conti annuali del 2009, con i modelli Iva 2010, Irap 2010 e Unico 2010. È, dunque, il momento degli ultimi controlli. Le dichiarazioni annuali possono anche essere oggetto di correzioni o integrazioni. La correzione si distingue dalle integrazioni, per la ragione che la dichiarazione correttiva è quella che può essere presentata entro i termini ordinari di scadenza, mentre le dichiarazioni integrative, sia se a favore del contribuente, sia se a sfavore, si presentano dopo la scadenza del termine. Nella seconda facciata del modello Unico 2010 persone fisiche, per i redditi del 2009, sono presenti una serie di caselle che vanno barrate nel caso di dichiarazione correttiva o integrativa. La correzione è "sostitutiva" Il contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione annuale si accorge di avere commesso errori o dimenticanze può presentare una dichiarazione «correttiva nei termini», barrando sul frontespizio l'apposita casella. Può essere il caso di un contribuente che, nel mese di agosto 2010, ha presentato il modello Unico 2010 persone fisiche e che, prima della scadenza del termine, fissata per domani, 30 settembre 2010, si accorge di aver dimenticato di indicare alcuni oneri sostenuti nell'anno 2009. Questi può presentare, entro domani, 30 settembre 2010, in via telematica un nuovo modello Unico, completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello Unico 2010 già presentato. Con la «Correttiva nei termini» è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito usato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.Se dal nuovo modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. Le dichiarazioni scartate Chi presenta le dichiarazioni "online" deve anche ritirare la ricevuta di presentazione fornita dal servizio telematico. In caso di scarto della dichiarazione, il contribuente ha cinque giorni di tempo per inviare la dichiarazione scartata. Ad esempio, i contribuenti e gli intermediari abilitati, che domani si vedranno scartare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap, o di Unico 2010, presentate in via telematica, hanno tempo fino al 5 ottobre per ripresentare le dichiarazioni scartate dal servizio telematico internet Fisconline o Entratel. Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ripresentate entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'agenzia delle Entrate. Le violazioni In caso di violazioni, sono sanzionabili solo quelle di natura sostanziale. Sono tali le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Nessuna sanzione è, invece, applicabile per le violazioni di natura formale o per le violazioni potenzialmente sostanziali che di fatto sono formali.

Fonte: ilsole24ore del 29 settembre 2010

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Di Dr E. D Amico (del 24/09/2010 @ 16:15:12, in Rassegna stampa, linkato 392 volte)

L'azienda in crisi può sfuggire agli studi di settore di GHEIDO

L'applicazione degli studi di settore può essere esclusa nei periodi di non normale svolgimento delle attività di impresa. Fra le ipotesi può esservi il caso della crisi aziendale. Con la circolare 10 di ieri, la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sviluppa alcune considerazioni partendo dalla sentenza 19136 del 7 settembre con cui la Cassazione, sezione tributaria, ha sancito che sono nulli gli accertamenti induttivi fondati «sullo scostamento delle medie di ricarico applicate da un'azienda in crisi dagli studi di settore» (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). In presenza di scritture contabili formalmente corrette un'azienda in crisi potrebbe presentare dati discordanti dalle medie del settore di appartenenza. È importante, osserva la Fondazione, definire quali siano gli elementi che segnalano e comprovano la crisi aziendale, tali da escludere l'applicazione degli studi. Anche se l'articolo 8 del decreto legge 185/08 ha previsto una «revisione congiunturale speciale» degli studi di settore, al fine di consentire le integrazioni necessarie per tener conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi stessi. E ciò con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali: di fronte a situazioni di crisi aziendale tali correttivi possono essere del tutto insufficienti. Pertanto i contribuenti che risultano non congrui alle risultanze degli studi di settore hanno la possibilità, nel campo delle «Note aggiuntive» di Gerico, di segnalare le eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi. Nel presentare la denuncia dei redditi di un'azienda considerata in crisi secondo parametri comunemente accettati, quali la riduzione o la sospensione dell'attività produttiva con l'intervento di ammortizzatori sociali, è utile valutare quale sia la strategia difensiva più efficace. Il contribuente potrebbe, infatti, indicare nell'apposito campo la causa di esclusione dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore, utilizzando il codice 7 "altre situazioni" con l'indicazione, nelle note aggiuntive, delle motivazioni che hanno indotto a questa scelta. Sarà l'amministrazione finanziaria ad accettare o meno tale causa di esclusione con il conseguente, eventuale, contenzioso che ne può seguire. In alternativa, ci si potrebbe limitare a indicare nelle note gli elementi identificativi della crisi aziendale, lasciando all'amministrazione finanziaria il compito di valutare se la mancata congruità può essere attribuita a tale causa, non dimenticando che già in sede di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo le sedi territoriali sono state invitate, dall'agenzia delle Entrate, a valutare con attenzione la situazione di quei contribuenti che hanno inserito annotazioni nel campo delle note aggiuntive.

Fonte: ilsole24ore del 23 settembre 2010

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Di Dr E. D Amico (del 23/09/2010 @ 12:40:34, in Rassegna stampa, linkato 501 volte)

Il Redditometro di Bellinazzo

Con il nuovo redditometro che gli uffici dell'agenzia delle Entrate stanno mettendo a punto in queste settimane, il tenore di vita e i consumi diventeranno il perno del prelievo tributario. Spese effettive e spese presumibili in base a parametri di "normalità" statistica (familiari e territoriali) forniranno la base di calcolo per "proiettare" quello che secondo il Fisco è il livello di reddito adeguato a sostenerle. E se i guadagni auto-denunciati saranno inferiori di oltre il 20% rispetto a quello che l'amministrazione finanziaria riterrà "giusto", i contribuenti-consumatori dovranno giustificare la differenza. I controlli scatteranno già dal prossimo anno per le dichiarazioni 2009 (il cui termine di presentazione scade giovedì 30 settembre). A tutti, dipendenti e autonomi, professionisti e imprenditori, si richiederà perciò, molto più che in passato, attenzione nel conservare i documenti idonei a giustificare la propria posizione finanziaria. L'onere della prova infatti ricade sempre sui contribuenti. L'accertamento sintetico "classico" si basa, in effetti, sul principio per cui per ogni euro speso dal contribuente si presume un euro di reddito che avrebbe dovuto essere dichiarato. Le spese considerate sono solo quelle effettivamente sostenute, di cui il fisco ha notizia in base ad accertamenti o all'anagrafe tributaria. Il redditometro "classico" aggiunge a queste spese effettive, quelle di cui si "presume" l'esistenza in ragione delle esigenze di gestione di beni patrimoniali effettivamente posseduti. In altre parole, i coefficienti del vecchio redditometro consentono di monetizzare le presumibili spese collegate al possesso di auto e case a disposizione del contribuente. Il nuovo redditometro, disegnato dalle Entrate in base alle indicazioni del Dl 78, a questi due passaggi ne aggiungerà un terzo, fondato su moltiplicatori che tengano conto di altri fattori, dall'ampiezza del nucleo familiare alla territorialità, secondo una logica (si teme) per la quale chi risiede nelle città con un costo della vita maggiore è probabilmente portato a sostenere un maggior numero di piccole spese "non rintracciabili". Con tutto quel che ne consegue in termini di presunzione di maggior reddito da dichiarare. Anche se l'Agenzia rassicura che nel doppio filtro di contraddittorio con gli interessati sarà possibile spiegare tutti gli scostamenti e far emergere, per esempio, situazioni come risparmi pregressi o l'esistenza di coppie di fatto.

Fonte: ilsole24ore del 23 settembre 2010

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Di Dr E. D Amico (del 22/09/2010 @ 14:41:28, in Rassegna stampa, linkato 393 volte)

Il reddito dell’amministratore non è soggetto ad Irap

Non è soggetta ad Irap la parte del reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, produce in qualità di amministratore, Sindaco o Revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n.19607 del 16 settembre 2010.

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Di Dr E. D Amico (del 22/09/2010 @ 14:39:33, in Rassegna stampa, linkato 550 volte)

Compensazione Iva over €. 15.000: per gli enti locali la revisione vale una conformità

Visto di conformità ad hoc per gli enti locali. Per ottenere il via libera alla compensazione dei crediti Iva superiori ai 15.000 euro, i Comuni possono far sottoscrivere la propria dichiarazione dei redditi dall’organo di revisione (collegiale o singolo). Questa certificazione presuppone, infatti, gli stessi controlli e ha quindi la stessa valenza giuridica del visto di conformità. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 90 delle Entrate.

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Di Dr E. D Amico (del 21/09/2010 @ 10:29:33, in Rassegna stampa, linkato 427 volte)

Chiarimenti delle Entrate sull’RW e sul modello 770/10

Con la circolare n.45/E del 13 settembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul quadro RW e sul modello 770.

Il quadro RW: per le attività finanziarie e patrimoniali all’estero che risultano detenute in comunione, il quadro RW va compilato da entrambi i contribuenti. Il quadro RW non deve essere compilato per le attività estere finanziarie che sono affidate a intermediari residenti se i redditi che derivano da queste attività sono riscossi attraverso l’intervento degli stessi intermediari.

Il modello 770: la circolare fornisce ulteriori integrazioni alle istruzioni del modello; in particolare, in riferimento al quadro SO, destinato alla comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.

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Di Dr E. D Amico (del 21/09/2010 @ 10:28:15, in Rassegna stampa, linkato 431 volte)

Nota Assonime sulle novità della Manovra per le società a partecipazione pubblica

Con la nota n. 11 del 15 settembre 2010, Assonime analizza i nuovi vincoli introdotti dal D.L. n.78/10 in materia di società a partecipazione pubblica. L’Associazione ricorda che per le società interamente possedute dalle amministrazioni pubbliche e per quelle inserite nel Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione è prevista una riduzione dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione e controllo. Il decreto legge restringe, inoltre, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di finanziare società partecipate che per tre anni consecutivi abbiano registrato perdite di bilancio. La nota si sofferma anche sulle conclusioni di una recente indagine della Corte dei Conti sulle partecipazioni societarie dei Comuni e delle Province, i cui risultati sono stati pubblicati nello scorso giugno,e rende conto della sentenza n.28699/10 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l’applicabilità del D.Lgs. n.231/01 alle società a partecipazione pubblica.

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Di Dr E. D Amico (del 21/09/2010 @ 10:22:05, in Rassegna stampa, linkato 375 volte)

L'INPS cerca i dati dell'azienda di Maccarone

Le informazioni presenti nelle banche dati dell'Inps consentiranno di identificare l'azienda presso cui il lavoratore malato presta la sua attività. Lo ha fatto sapere l'Istituto nella recente circolare 119/2010 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 settembre). Quando il medico emette il certificato telematico, sul documento non è presente il riferimento (numero di matricola) con cui l'Inps riconosce (al proprio interno) l'azienda ma vi sono solo i dati identificativi del lavoratore. La normativa vigente prevede che la certificazione telematica sia sempre messa a disposizione del datore di lavoro (e anche dello stesso lavoratore) sul sito dell'Inps; alle sole aziende che ne fanno richiesta (comunicando il proprio indirizzo Pec), l'Istituto deve provvedere anche alla trasmissione telematica dei certificati. Risalire al datore di lavoro per il tramite dei dati contenuti nel certificato costituisce, quindi, un passaggio determinante dell'intero flusso, soprattutto se si considera che l'articolo 4 del Dm 26 febbraio 2010 prevede che il lavoratore non invii più il certificato (entro 2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro che ha richiesto all'Inps la trasmissione in via telematica dell'attestazione di malattia. È probabile, dunque, che l'azienda - dopo aver inoltrato all'Inps la richiesta di invio diretto dei certificati online - esoneri i dipendenti dalla consegna della certificazione (tranne i casi dei lavoratori che ricevono dal medico un certificato "bianco" cioè fuori dal sistema convenzionato). In questi giorni l'Inps sta inviando agli utenti abilitati al servizio telematico una piccola guida in cui compaiono gli indirizzi di Pec a cui inoltrare la richiesta. Il nuovo sistema è pronto per entrare a regime. Sarebbe interessante sapere dove l'Inps reperirà le informazioni che serviranno da anello di congiunzione tra il dipendente malato e l'azienda. Lo strumento potrebbe essere l'Uniemens. In tal caso si verrebbe, tuttavia, a creare una sfasatura per i nuovi assunti, considerato che il flusso deve essere trasmesso entro la fine del mese successivo a quello di riferimento che - per questi lavoratori - è quello dell'assunzione; nel frattempo il datore di lavoro resterebbe senza attestazioni di malattia. Per ovviare, si potrebbero desumere i dati dalla comunicazione telematica anticipata di costituzione del rapporto di lavoro.Un problema potrebbe, comunque, sorgere nei casi in cui il datore di lavoro ometta (anche per mera dimenticanza) la comunicazione di assunzione. Forse un controllo incrociato da parte dell'Istituto potrebbe ovviare: in assenza dell'Uniemens (circostanza che dovrebbe determinarsi solo per le nuove assunzioni e per un tempo determinato), l'Inps potrebbe, contemporaneamente, verificare la presenza della comunicazione di assunzione online, da cui ricavare gli elementi necessari per capire chi è il datore di lavoro interessato. Peraltro, basandosi esclusivamente sul l'Uniemens, in caso di cambio di datore di lavoro si potrebbe correre il rischio di inoltrare la certificazione all'azienda precedente. Va, infine, ricordato che l'obbligo per i medici di trasmettere il certificato in via telematica è operativo ma chi non si è ancora organizzato non subirà sanzioni fino al 31 gennaio 2011.

Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2010

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Di Dr E. D Amico (del 21/09/2010 @ 10:18:25, in Rassegna stampa, linkato 423 volte)

UNICO 2010 DI DE STEFANI

L'Iva non detratta delle spese di vitto e alloggio, documentate da fattura, è deducibile con le regole applicabili ai costi di riferimento, se nel documento mancano i dati dei fruitori del servizio o se la fattura, rimborsata a piè di lista nel cedolino, è intestata al dipendente o all'amministratore e, comunque, non all'impresa. Sono due esempi – che possono influenzare la compilazione di Unico 2010, da inviare entro giovedì 30 settembre – e che derivano dall'intreccio della normativa dell'Iva e dei redditi sulle spese di vitto, alloggio, rappresentanza e sulle liberalità ai dipendenti. Iva non detratta Con la circolare 25/E del 2010 l'agenzia delle Entrate ha modificato l'interpretazione restrittiva della risoluzione 84/E del 2009, concedendo la deduzione (con le regole del relativo costo) all'Iva non detratta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, per le quali, al posto della fattura, venga richiesto lo scontrino o la ricevuta fiscale. Secondo le Entrate, resta indeducibile, ai fini Ires e Irap, l'Iva documentata da fattura e non detratta, per scelta dell'impresa o del professionista. Tuttavia, considerando che l'articolo 19, comma 1 del Dpr 633/1972 sancisce «il diritto alla detrazione dell'imposta» e che l'imprenditore è libero di esercitarlo in base alla «convenienza economica», la fondazione studi dei consulenti del lavoro ritiene che il differente trattamento riservato alle ricevute/scontrini e alle fatture sia una «violazione del principio di uguaglianza» (circolare 9/2010). Secondo le Entrate, l'Iva non detratta è indeducibile ai fini Irap anche per le società di capitali, ma questa posizione è stata criticata, tra gli altri, da Assonime nella circolare 16 del 2009 (nota 40), poiché i soggetti Ires applicano il metodo del bilancio.

Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2010  

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Di Dr E. D Amico (del 16/09/2010 @ 15:47:53, in Rassegna stampa, linkato 398 volte)

Ultime verifiche sul modello CNM per le controllanti dei gruppi fiscali DI LUCA GAIANI

La prossima scadenza del 30 settembre riguarda infatti, oltre al modello Unico, anche la dichiarazione dei redditi del consolidato. Da monitorare, in particolare, le cessioni di interessi passivi e di Rol, e il trasferimento di crediti di imposta ed eccedenze. Per determinare correttamente il reddito del gruppo la controllante deve acquisire dalle società consolidate copia dei quadri GN (definitivi) del modello Unico, riportando i redditi e le perdite negli appositi campi del modello CNM. Dopo aver sommato algebricamente gli importi, la controllante può apportare una variazione in diminuzione (NF8) per l'eventuale ricalcolo della deduzione degli interessi passivi con il meccanismo del Rol. Le società hanno determinato nel proprio modello Unico l'eventuale importo di interessi passivi non deducibile in quanto superiore alla soglia (30% del Rol maggiorato di 5.000 euro). Questa eccedenza può, a scelta della singola società, essere riportata a nuovo (cioè mantenuta in proprio da chi l'ha generata), oppure assegnata al consolidato, ma solo in presenza e nei limiti di esuberi di Rol maturati da altre società, che queste ultime a loro volta hanno scelto di trasferire al gruppo. A differenza di quanto è previsto per le perdite fiscali, cioè, il trasferimento di queste posizioni soggettive non è automatico, ma dipende da una decisione della società. Nei gruppi più articolati, è dunque necessario che il regolamento preveda un flusso di comunicazioni dalle consolidate alla capogruppo (importi disponibili per il trasferimento) e dalla seconda alla prima (importo effettivamente acquisito nei limiti delle eccedenze assegnate dalle altre società). Solo dopo questa seconda determinazione, le società potranno compilare correttamente il campo GN36 del modello Unico e la consolidante riportare i valori nei campi NF25 e seguenti della dichiarazione del gruppo.

Fonte: ilsole24ore del 16 settembre 2010

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