\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 20/03/2009 @ 12:26:11, in Rassegna stampa, linkato 781 volte)

IVA per cassa - Ambito soggettivo - Volume d'affari non superiore a 200.000 euro DI CRISCIONE - PORTALE

Il 17.3.2009, il Consiglio UE ha autorizzato l'esigibilità differita dell'IVA prevista dall'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). È ora in fase di approvazione il DM che stabilisce il volume d'affari che i soggetti passivi, in qualità di cedenti/prestatori, devono possedere per usufruire dell'agevolazione. Esso è stato fissato nella misura di 200.000,00 euro, sicché l'IVA esposta in fattura può essere versata una volta ottenuto il pagamento del corrispettivo a condizione che il cedente/prestatore, che abbia indicato, nel documento emesso, di volersi avvalere di tale beneficio, non abbia un volume d'affari superiore alla suddetta soglia. L'imposta deve essere, in ogni caso, versata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, salvo il caso in cui il cessionario/committente, prima di avere pagato il corrispettivo, sia sottoposto ad una procedura concorsuale o esecutiva. Si ricorda, inoltre, che l'esigibilità differita in esame presuppone che il cessionario/committente sia un soggetto passivo, mentre restano escluse dall'agevolazione sia le operazioni poste in essere da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA, sia quelle effettuate nei confronti di cessionari/committenti che applicano il "reverse charge".

Fonte: ilsole24ore del 20 marzo 2009, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 20/03/2009 @ 12:24:31, in Rassegna stampa, linkato 1701 volte)

Deducibilità in base al ROL - Norma transitoria - Applicazione della franchigia di 10.000 euro per il 2008 DI LIBURDI

Con riferimento all'applicazione del meccanismo del ROL dell'art. 96 del TUIR per determinare l'importo di interessi deducibile, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 prevede che per il primo (2008 per i soggetti "solari") e il secondo periodo d'imposta (2009 per i soggetti "solari") di applicazione della disciplina, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Secondo l'Autore, la norma transitoria citata deve essere intesa nel senso di garantire la deducibilità di un ammontare di interessi passivi almeno pari a 10.000 euro nel 2008 (e, quindi, almeno pari a 5.000 euro nel 2009) a prescindere dal fatto che il risultato operativo lordo si presenti negativo. In tal senso, peraltro, sembrerebbero esprimersi le istruzioni al Modello UNICO 2009 SC ai fini della compilazione del prospetto per la determinazione degli interessi deducibili di cui ai righi RF118 - RF121.

Fonte: italiaoggi del 20 marzo 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 20/03/2009 @ 12:20:56, in Rassegna stampa, linkato 675 volte)

Scomputo delle ritenute subite - Mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Ammissibilità (ris. Agenzia Entrate 19.3.2009 n. 68) DI MORINA 

Lo scomputo delle ritenute subite può avvenire anche se il contribuente/sostituito non è in grado di esibire la certificazione prevista dall'art. 4 del DPR 322/98, a condizione che egli sia in grado di dimostrare l'avvenuta effettuazione della ritenuta mediante documentazione alternativa. In particolare, l'Agenzia delle Entrate specifica che il contribuente, in sede di contraddittorio ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, può produrre congiuntamente la fattura emessa nei confronti del sostituto e la documentazione bancaria comprovante che l'importo è stato incassato al netto della ritenuta. Secondo l'Ufficio, è però necessario che il contribuente alleghi una dichiarazione sostitutiva di notorietà ove egli dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Fonte: ilsole24ore del 20 marzo 2009, p. 34

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Di Dr E. D Amico (del 19/03/2009 @ 15:28:54, in Rassegna stampa, linkato 603 volte)

Affrancamento delle attività immateriali - Calcoli di convenienza DI PARISOTTO

In caso di rilevazione di avviamento e marchi a seguito di un conferimento d'azienda, una fusione o una scissione, è possibile applicare tre regimi fiscali differenti: - il primo prevede di mantenere la divergenza tra valore fiscale e valore contabile; - il secondo è quello che consente di applicare l'art. 176 co. 2-ter del TUIR mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva a scaglioni (12%, 14% e 16%) in tre rate, ottenendo la possibilità di ammortizzare fiscalmente in 18 anni il maggior valore affrancato; - il terzo è quello dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), il quale permette, con il pagamento in unica soluzione di un'imposta sostitutiva del 16%, di ammortizzare il maggior valore iscritto con quote pari ad un nono. Con riferimento all'ultima ipotesi, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 13.3.2009 n. 8 ha chiarito che la deducibilità per noni: - decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si effettua l'operazione (§ 3.1); - riguarda solo il maggior valore affrancato e non anche la parte di avviamento o marchio che già aveva riconoscimento fiscale (§ 3.2).

Fonte: ilsole24ore del 19 marzo 2009, p. 34

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Di Dr E. D Amico (del 19/03/2009 @ 15:27:30, in Rassegna stampa, linkato 651 volte)

Integrazione per effetto della crisi economica e dei mercati - Modalità DI CRISCIONE

La revisione straordinaria degli studi di settore, prevista dall'art. 8 del DL 185/2008, non riguarderà necessariamente tutti gli studi ed agli studi coinvolti non saranno applicati correttivi uniformi. Occorre, infatti, distinguere: - quei settori in cui la crisi non si è manifestata o si è manifestata con effetti modesti nel 2008; - da quelli che già negli anni precedenti erano in stato di recessione e per i quali era stata prevista una fase di monitoraggio e di applicazione di correttivi congiunturali. La crisi economica danneggia particolarmente le attività che offrono prodotti e servizi voluttuari, come ceramica e gioielleria. Anche i ristoranti e gli alberghi sono coinvolti in quanto, oltre a fornire servizi superflui, soffrono della riduzione della presenza di turisti italiani e stranieri. All'interno di tale categoria, peraltro, si distinguono i gestori delle località di montagna per i quali non si è registrato un calo del volume d'affari. In sede di integrazione degli studi, occorre tenere conto che gli effetti della situazione economica riguardano l'intera filiera produttiva, coinvolgendo dai soggetti che producono i beni a quelli che li commercializzano (es. edilizia, tessile, abbigliamento, calzature, mobili). Il settore dell'autotrasporto, inoltre, oltre a subire la riduzione delle commesse per il rallentamento della produzione, ha sopportato l'aumento del costo del carburante verificatosi nel 2008. Dal punto di visto geografico, sono il Nord ed il Centro a risentire maggiormente della crisi, in ragione del maggior grado di sviluppo economico delle zone.

Fonte: ilsole24ore del 19 marzo 2009, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 18/03/2009 @ 11:21:01, in Rassegna stampa, linkato 1378 volte)

Rivalutazione degli immobili delle imprese non IAS - Calcoli di convenienza DI CIOCCARELLI

Per le imprese che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, l'art. 15 co. 16 - 23 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) consente: - di effettuare una rivalutazione degli immobili d'impresa avente effetti solo civilistici. In questo caso, la riserva stanziata in contropartita dei maggiori valori dovrebbe essere libera anche se il rispetto dell'art. 2423 co. 4 c.c. obbliga, prima della sua distribuzione, la preventiva realizzazione dei maggiori valori attraverso la vendita degli immobili o il loro completo ammortamento; - di porre in essere una rivalutazione degli immobili d'impresa con effetti fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% (immobili ammortizzabili) oppure all'1,5% (immobili non ammortizzabili). In questa circostanza, il saldo attivo di rivalutazione stanziato costituisce riserva in sospensione d'imposta e può essere affrancato mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2009, p. 30

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Di Dr E. D Amico (del 18/03/2009 @ 11:18:01, in Rassegna stampa, linkato 844 volte)

Scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore - Effetti ai fini dell'accertamento DI NOCERA

Gli studi di settore non costituiscono uno strumento di accertamento automatico. Infatti, prima di emettere il relativo avviso, l'Ufficio è tenuto ad invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 218/97 (accertamento con adesione), per tentare una definizione della propria posizione in contraddittorio (art. 10 co. 3-bis della L. 146/98). Solo in caso di esito negativo del contraddittorio o di mancata partecipazione del contribuente, l'Ufficio potrà emettere l'avviso di accertamento, motivando, in ogni caso, le ragioni che lo hanno condotto a ritenere infondati gli elementi portati dal contribuente o per le quali ritenga comunque attribuibili i maggiori ricavi o compensi risultanti dagli studi. La possibilità di procedere ad accertamento sulla base degli studi dipende dalla misura dello scostamento tra i dati dichiarati e quelli presunti. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 22.5.2007 n. 31 (§ 2.2) ha avuto modo di precisare che le "gravi incongruenze" che legittimano l'accertamento non possono ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento. Scostamenti di scarsa rilevanza, infatti, potrebbero rivelarsi inidonei ad integrare tali gravi incongruenze, oltre a determinare l'oggettiva difficoltà per il contribuente di contraddire le risultanze dello studio di settore. Per tale ragione, in sede di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, l'Amministrazione dovrà privilegiare le posizioni dei contribuenti "non congrui" che hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento, determinando scostamenti significativi. In tale ipotesi, si segnala comunque la possibilità per il contribuente di evitare l'accertamento provando l'esistenza di cause giustificative riferibili a condizioni soggettive del titolare, all'impresa, al mercato [circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2007 n. 38 (§ 3), 22.5.2007 n. 31 (§ 2.3.9 e 2.3.10), 29.5.2008 n. 44 (§ 2.4)].

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 16/03/2009 @ 19:45:47, in Rassegna stampa, linkato 604 volte)

Rettificabilità delle dichiarazioni a favore del contribuente - Presentazione dell'istanza di rimborso - Termini (ris. Agenzia Entrate 2.12.2008 n. 459) DI FERRANTI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2.12.2008 n. 459, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, secondo cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, non osta alla proposizione dell'ordinaria istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73. Nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia fatto propria tale impostazione, rimangono aperte alcune problematiche in tema di dichiarazioni rettificative. Infatti: - è dubbio se la dichiarazione integrativa a favore del contribuente debba necessariamente avvenire entro il periodo di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, oppure se sia possibile eseguirla entro il più ampio termine quadriennale previsto dall'art. 2 co. 8 del DPR 322/98; - nel caso in cui il contribuente abbia inviato una dichiarazione integrativa, non è chiaro se i termini di decadenza dal potere di accertamento decorrano dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, oppure dalla data di presentazione della dichiarazione originaria. Per ciò che concerne l'IRAP, l'Autore rileva come i contribuenti che, pur ritenendo di non essere soggetti passivi del tributo, hanno inviato il Modello UNICO 2008 compilando anche il quadro IQ, possono integrare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 presentandone una "a zero".

Fonte: ilsole24ore del 16 marzo 2009, p. 5

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Di Dr E. D Amico (del 16/03/2009 @ 19:43:32, in Rassegna stampa, linkato 731 volte)

Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote e adozione facoltativa per scelta statutaria DI DE ANGELIS

L'art. 16 co. 12-septies del DL 185/2008, inserito in sede di conversione nella L. 2/2009, elimina, a partire dal 30.3.2009, il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori nelle srl. Tale abrogazione si ripercuote su numerosi aspetti della disciplina delle srl. Particolarmente rilevanti, peraltro, risultano le modifiche agli effetti del trasferimento delle partecipazioni che, in base al nuovo art. 2470 c.c., si producono dal momento del "deposito" dell'atto stesso presso il Registro delle imprese. Tale novità: - sfuma la posizione degli amministratori che, non dovendo più provvedere all'iscrizione dell'atto di trasferimento quote nel libro soci, non potranno impedire l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali a soggetti che abbiano violato clausole statutarie; - responsabilizza i professionisti coinvolti nella cessione delle quote, chiamati a verificare che simile atto sia conforme alle indicazioni statutarie. Sul tema, inoltre, il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 115) afferma che: - l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria; - l'eventuale mantenimento delle clausole relative all'obbligo di tenuta del libro soci è valido ed efficace anche ai fini della legittimazione della cessione di quote nei confronti della società e dell'esercizio dei diritti sociali, a condizione che il testo della clausola ricolleghi all'iscrizione nel libro dei soci l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta (tali clausole saranno, invece, da riferire al deposito presso il Registro delle imprese se riconducibili a meri rinvii alla legge, automaticamente recettivi delle modifiche intervenute).

Fonte: italiaoggi del 16 amrzo 2009, p. 14

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Di Dr E. D Amico (del 12/03/2009 @ 09:51:20, in Rassegna stampa, linkato 618 volte)

Perdite su crediti - Criteri di deducibilità DI PIAZZA

Nell'attuale congiuntura economica sfavorevole, sarebbe opportuno che il legislatore ampliasse il novero delle procedure concorsuali che consentono, "in ogni caso", la decucibilità delle perdite su crediti, ricomprendendovi anche le nuove soluzioni concordatarie non espressamente annoverate tra le procedure concorsuali in senso stretto. La riflessione trae spunto da Telefisco 2009, nell'ambito del quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, alle perdite su crediti generatesi per effetto dell'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/42), non è applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nell'art. 101 co. 5 del TUIR, appunto, in quanto detti accordi non sono espressamente elencati tra le procedure concorsuali che consentono tale deducibilità. Tuttavia, ad avviso dell'Autore, qualora l'accordo preveda che il creditore rinunci a una parte del credito e la rinuncia non sia sottoposta a condizione sospensiva, deve ritenersi che la perdita sia integralmente deducibile nell'esercizio di omologazione dell'accordo medesimo, anche se successivamente l'accordo può venir meno in esito ad eventuali richiami oppure essere risolto o annullato. In ogni caso, deve escludersi che possa essere opinata l'economicità della transazione, dato che essa deve rappresentare almeno il 60% dei crediti.

Fonte: ilsole24ore del 12 marzo 2009, p. 30

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