Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Collegio sindacale facoltativo ed obbligatorio - Potere di denuncia di gravi irregolarità - Esclusione (Cass. 13.1.2010 n. 403) di NEGRI
I sindaci di una srl non hanno il potere di denuncia di gravi irregolarità, ex art. 2409 c.c., sia nel caso di nomina facoltativa che in quello di nomina obbligatoria. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale risulti facoltativa, tale conclusione trova fondamento sia nel dato letterale, non essendo l'art. 2409 c.c. in alcun modo richiamato nella disciplina delle srl, sia nella relazione illustrativa del DLgs. 6/2003, dove si afferma la superfluità e contraddittorietà con il sistema delle srl della previsione di forme di intervento del giudice. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria, invece, tale potere potrebbe giustificarsi in ragione del rinvio che, in tali casi, l'ultimo comma dell'art. 2477 c.c. opera alle disposizioni dettate in tema di spa (e, quindi, anche al potere di denuncia di gravi irregolarità). Questa conclusione, tuttavia, non appare condivisibile per il fatto che il giudizio di superfluità e di contraddittorietà del ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 c.c., formulato nella relazione ministeriale, è ancorato al chiaro intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci. Intento che trova riscontro nella disciplina dettata a tal fine, ed in particolare: - nel diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l'andamento degli affari sociali; - nel loro diritto di procedere all'ispezione dei libri sociali e dei documenti; - nella riconosciuta legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità; - nella possibilità di ottenere in tale sede provvedimenti cautelari; - nella predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti societari interni; - nell'attribuzione al collegio sindacale di compiti di controllo incentrati più sui profili contabili che su quelli di corretta gestione e di legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l'attenzione del collegio sindacale delle società per azioni.
Fonte: ilsole24ore del 10 febbraio 2010, p. 29
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Nuovi criteri di deducibilità - Effetti ai fini della compilazione del Modello UNICO 2010 di GAIANI
Le istruzioni al Modello UNICO 2010 recepiscono il nuovo regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande. Si ricorda, infatti, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (anno 2009, per i soggetti "solari"), la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo di tali oneri è comunque limitata al 75% del relativo ammontare. In capo agli esercenti arti e professioni, tali spese sono comunque deducibili per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. La limitazione della deducibilità del costo al 75% non opera in ogni caso con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deducibili ai sensi dell'art. 95 co. 3 del TUIR. Con specifico riferimento al Modello UNICO 2010 SC, occorre indicare, tra le variazioni in aumento: - nel rigo RF24, colonna 2, il totale delle spese di rappresentanza diverse da quelle di vitto e alloggio; - nel rigo RF24, colonna 1, il totale delle spese di vitto e alloggio per le quali la deducibilità dal reddito d'impresa è limitata al 75% del relativo ammontare (e, dunque, differenti da quelle di cui all'art. 95 co. 3 del TUIR). I suddetti importi confluiscono poi all'interno della colonna 3 del medesimo rigo RF24, unitamente alle altre spese pluriennali indeducibili in tutto o in parte. La quota deducibile delle spese di vitto e alloggio e di quelle di rappresentanza è invece indicata, quale variazione in diminuzione, in un apposito rigo del quadro RF. In particolare, nel Modello UNICO 2010 SC, occorre riportare: - nel rigo RF43, colonna 1, l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza; - nel rigo RF43, colonna 4, l'ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (da indicare anche in colonna 2), comprensivo dell'importo indicato in colonna 1, nonché l'ammontare delle spese di vitto e alloggio diverse da quelle sostenute con finalità di rappresentanza, deducibili nel limite del 75% del loro importo (e, dunque, differenti da quelle di cui all'art. 95 co. 3 del TUIR).
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2010, p. 33
DEDUCIBILITA' DEL 10% DELL'IRAP DALL'IMPONIBILE IRPEF/IRES di GAIANI
Il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (al pari di ogni altro rimborso di imposte corrisposte in eccesso) determina, sotto il profilo contabile, una sopravvenienza attiva da rilevare tra i proventi straordinari (voce E.20 del Conto Economico). La contropartita di tale componente positivo di reddito è rappresentata, di regola, dalla voce "C.II.4-bis Crediti tributari" dell'attivo di Stato Patrimoniale. L'esercizio in cui procedere alla contabilizzazione della suddetta sopravvenienza attiva deve essere individuato in relazione ai principi civilistici della competenza e della prudenza (art. 2423-bis c.c.). In ogni caso, la sopravvenienza attiva rilevata in bilancio risulta non imponibile nella determinazione del reddito d'impresa, in quanto generata dal venir meno di oneri non dedotti (IRPEF/IRES).
Fonte: ilsole24ore del 1 febbraio 2010, p. 3
Nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata di VITALI - ROSCINI
Il DLgs. 3.11.2008 n. 173 ha previsto l'aumento dei limiti degli attivi e dei ricavi ai fini: - della redazione del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e della nomina del collegio sindacale nelle SRL (art. 2477 c.c.); - della redazione del bilancio consolidato (art. 27 del DLgs. 9.4.91 n. 127). Per quanto sopra, le società di capitali non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. I nuovi limiti si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21.11.2008. Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, esse troveranno applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2009.
Fonte: ilsole24ore del 1 febbraio 2010, p. 2
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