Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Scudo fiscale-ter - Perfezionamento delle operazioni di emersione e termini di versamento dell'imposta straordinaria (circ. Agenzia Entrate 30.11.2009 n. 50) DI PARISOTTO
Ai fini dell'adesione allo scudo fiscale-ter, laddove si presentino cause ostative che non consentono di concludere l'operazione entro il 15.12.2009, l'operazione può avvenire in due fasi: - entro il 15.12.2009, occorre presentare la prima dichiarazione riservata e procedere al pagamento dell'imposta straordinaria del 5% mediante provvista messa a disposizione dal contribuente. L'intermediario deve rilasciare copia della dichiarazione e versare l'imposta all'Erario entro il 18.12.2009; - entro il 31.12.2010, occorre perfezionare il rimpatrio o la regolarizzazione presentando la dichiarazione riservata "definitiva" che sostituisce la prima. Gli effetti dello scudo fiscale-ter si producono, comunque, dal pagamento dell'imposta straordinaria da parte del contribuente, con riferimento, tuttavia, all'importo indicato nella dichiarazione riservata che sarà prodotta in via definitiva.
Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35
Scudo fiscale-ter - Rimpatrio giuridico di attività finanziarie e patrimoniali - Adempimenti delle società fiduciarie (lettera circolare Assofiduciaria 1.12.2009 n. 66) DI SANTACROCE
In materia di scudo fiscale-ter, Assofiduciaria precisa che il rimpatrio giuridico di immobili tramite un mandato di amministrazione per conto di terzi non consente al contribuente di mantenere l'anonimato sull'immobile detenuto all'estero quando il medesimo risulta produttivo di redditi imponibili in Italia che occorre indicare nella propria dichiarazione dei redditi. Tale ipotesi si verifica se l'immobile: - risulta locato; - è tassato nello Stato estero in cui è situato in base ad una rendita o in base a criteri similari; - è stato ceduto e produce una plusvalenza imponibile.
Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35
Investimenti agevolabili e ambito temporale (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI BOCCIARELLI
Ai fini dell'applicazione della detassazione Tremonti-ter (art. 5 DL 78/2009), occorre valutare il risultato d'esercizio 2009 dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione. Qualora si preveda di ottenere un reddito d'impresa elevato, l'utilizzo della detassazione (pari al 50% del valore dell'investimento) nel 2009, possibile in caso di consegna del bene entro il 31.12.2009, consente di versare minori imposte sui redditi il 16.6.2010 (UNICO 2010), fermo restando l'impossibilità di beneficiare della deduzione delle quote di ammortamento in caso di mancata entrata in funzione del bene. Viceversa, nel caso in cui l'impresa preveda di chiudere l'esercizio 2009 in perdita, appare opportuno posticipare la consegna del bene da parte del fornitore all'inizio del 2010. Si segnala altresì come la circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 abbia ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della detassazione in commento posto che: - è possibile agevolare gli investimenti in beni complessi compresi nella divisione 28 destinati ad essere incorporati in beni già esistenti; - sembrerebbe possibile agevolare anche beni di consumo quali le cartucce di toner (28.23.01), stante l'assenza di alcun riferimento nella norma agevolativa ai beni strumentali e la preclusione al beneficio fiscale soltanto per i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35
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