DETASSAZIONE TREMONTI TER
Di Dr E. D Amico (del 02/12/2009 @ 10:47:22, in Rassegna stampa, linkato 713 volte)

Investimenti agevolabili e ambito temporale (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI BOCCIARELLI

Ai fini dell'applicazione della detassazione Tremonti-ter (art. 5 DL 78/2009), occorre valutare il risultato d'esercizio 2009 dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione. Qualora si preveda di ottenere un reddito d'impresa elevato, l'utilizzo della detassazione (pari al 50% del valore dell'investimento) nel 2009, possibile in caso di consegna del bene entro il 31.12.2009, consente di versare minori imposte sui redditi il 16.6.2010 (UNICO 2010), fermo restando l'impossibilità di beneficiare della deduzione delle quote di ammortamento in caso di mancata entrata in funzione del bene. Viceversa, nel caso in cui l'impresa preveda di chiudere l'esercizio 2009 in perdita, appare opportuno posticipare la consegna del bene da parte del fornitore all'inizio del 2010. Si segnala altresì come la circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2009 n. 44 abbia ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della detassazione in commento posto che: - è possibile agevolare gli investimenti in beni complessi compresi nella divisione 28 destinati ad essere incorporati in beni già esistenti; - sembrerebbe possibile agevolare anche beni di consumo quali le cartucce di toner (28.23.01), stante l'assenza di alcun riferimento nella norma agevolativa ai beni strumentali e la preclusione al beneficio fiscale soltanto per i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Fonte: ilsole24ore del 2 dicembre 2009, p. 35