Scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore - Effetti ai fini dell'accertamento DI NOCERA
Gli studi di settore non costituiscono uno strumento di accertamento automatico. Infatti, prima di emettere il relativo avviso, l'Ufficio è tenuto ad invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 218/97 (accertamento con adesione), per tentare una definizione della propria posizione in contraddittorio (art. 10 co. 3-bis della L. 146/98). Solo in caso di esito negativo del contraddittorio o di mancata partecipazione del contribuente, l'Ufficio potrà emettere l'avviso di accertamento, motivando, in ogni caso, le ragioni che lo hanno condotto a ritenere infondati gli elementi portati dal contribuente o per le quali ritenga comunque attribuibili i maggiori ricavi o compensi risultanti dagli studi. La possibilità di procedere ad accertamento sulla base degli studi dipende dalla misura dello scostamento tra i dati dichiarati e quelli presunti. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 22.5.2007 n. 31 (§ 2.2) ha avuto modo di precisare che le "gravi incongruenze" che legittimano l'accertamento non possono ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento. Scostamenti di scarsa rilevanza, infatti, potrebbero rivelarsi inidonei ad integrare tali gravi incongruenze, oltre a determinare l'oggettiva difficoltà per il contribuente di contraddire le risultanze dello studio di settore. Per tale ragione, in sede di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, l'Amministrazione dovrà privilegiare le posizioni dei contribuenti "non congrui" che hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento, determinando scostamenti significativi. In tale ipotesi, si segnala comunque la possibilità per il contribuente di evitare l'accertamento provando l'esistenza di cause giustificative riferibili a condizioni soggettive del titolare, all'impresa, al mercato [circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2007 n. 38 (§ 3), 22.5.2007 n. 31 (§ 2.3.9 e 2.3.10), 29.5.2008 n. 44 (§ 2.4)].
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2009, p. 4
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