IRPEF - Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta - Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21) DI DE STEFANI - MORINA
Con la circ. 23.4.2010 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, nella forma di risposte a quesiti, in materia di deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta. Con riferimento alla detrazione IRPEF del 20% delle spese per l'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, ecc.) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si beneficia della detrazione del 36%, è stato precisato che: - per fruire del beneficio è sufficiente che l'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici avvenga successivamente alla data di inizio dei lavori edilizi, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione; - la spesa per l'acquisto dei beni (ivi inclusi i costi per il trasporto e il montaggio) deve essere pagata mediante bonifico bancario o postale; - se non c'è coincidenza tra l'intestatario della fattura e l'ordinante del bonifico, la detrazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, il quale deve specificare tale situazione mediante un'apposita annotazione sulla fattura; - in caso di vendita dell'abitazione ristrutturata, le quote non ancora utilizzate della detrazione in discorso possono continuare ad essere detratte da chi ha originariamente sostenuto le relativa spesa. Con riferimento alla detrazione IRPEF del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, viene affermato che l'importo massimo su cui calcolare il beneficio fiscale (250,00 euro) si riferisce, non solo alle spese sostenute dal contribuente cumulativamente per il proprio abbonamento e quello per i familiari a carico, ma rappresenta anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato. Pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400,00 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250,00 euro. Inoltre, non può essere estesa ai contratti di sublocazione la detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede, in quanto l'agevolazione è riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2010, p. 25
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