Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 29.4.2010 n. 22) DI GAIANI
La circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2010 n. 22 ha fornito alcune precisazioni in merito alla detassazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari, effettuati da imprese operanti in attività di cui alla divisione 13 e 14 della Tabella ATECO 2007. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: - l'agevolazione opera esclusivamente in sede di versamento a saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e non ai fini IRAP, senza incidere sugli acconti; - la detassazione opera a prescindere dal risultato d'esercizio (utile o perdita); - il risparmio d'imposta deve essere calcolato in relazione all'IRPEF/IRES e alle eventuali addizionali regionali; - possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano i regimi di imposta sostitutivi o adottano regimi contabili semplificati; - i costi agevolati sono quelli indicati dal DM 76/2008 e dalla circ. Ministero Sviluppo Economico 16.4.2009 n. 46586; - possono essere ammessi alla detassazione anche i costi sostenuti in relazione alle attività di preparazione del campionario e delle collezioni, promozione del campionario e gestione del magazzino campioni, nel caso in cui siano collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato; - non sono invece agevolabili le attività di ricerca fondamentale, l'innovazione del processo e l'innovazione organizzativa; - la detassazione è cumulabile con la deduzione IRAP per le spese del personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Si segnala altresì che alcuni emendamenti all'art. 4 del DL 40/2010 prevedono l'estensione dell'agevolazione in esame alla divisione 15 della Tabella ATECO 2007, in cui sono incluse le attività di fabbricazione di articoli in pelle (articoli da viaggi, borse, pellicce) e di calzature.
Fonte: ilsole24ore del 30 aprile 2010 p. 32
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