Nomina dei revisori - Proposta del collegio sindacale - Novità del DLgs. 39/2010 DI GAIANI
Nel caso in cui l'incarico di "controllo contabile" sia in scadenza con l'approvazione del bilancio 2009, e questo non sia stato ancora approvato alla data del 7.4.2010, il nuovo incarico di "revisione legale dei conti" deve essere conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo (Collegio sindacale ovvero Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione). La legge non prevede che la proposta dei sindaci debba risultare da un testo scritto, né che lo stesso vada messo a disposizione dei soci prima dell'assemblea. È, peraltro, opportuna, quanto meno nelle società di maggiori dimensioni, la predisposizione di una relazione da leggere nel corso dell'assemblea; relazione da approvare in una riunione del collegio sindacale (adeguatamente verbalizzata), che potrebbe coincidere con quella prevista per la predisposizione della relazione al bilancio. A tali fini, il CNDCEC ha predisposto un facsimile di relazione contenente la proposta, da adattare alle specifiche esigenze del caso concreto. Nelle società di minori dimensioni, invece, l'indicazione del revisore potrebbe risultare dal mero intervento in assemblea, senza la predisposizione di peculiari documenti; anche in tal caso, tuttavia, emerge l'opportunità della verbalizzazione dell'attività svolta al fine di individuare il nominativo proposto.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 35
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