IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DETRAIBILI
Di Giancarlo (del 28/01/2008 @ 10:15:29, in Rassegna stampa, linkato 1929 volte)

Detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia - Limite di 48.000,00 euro - Modalità di computo (ris. Agenzia Entrate 25.1.2008 n. 19) di Busani

In relazione alla detrazione IRPEF del 36%, nella risoluzione 25.1.2008 n. 19, l'Agenzia delle Entrate precisa che, se in un edificio condominiale sono effettuati lavori sulle parti comuni del fabbricato, il proprietario di una pluralità di appartamenti potrà calcolare la soglia massima di detrazione applicabile moltiplicando 48.000,00 euro per il numero degli appartamenti di sua proprietà. Si ricorda che l'art. 1 co. 17 della L. 24.12.2007 n. 244 proroga fino al 31.12.2010 l'agevolazione consistente nella detraibilità dall'IRPEF lorda delle spese di recupero del patrimonio edilizio, originariamente introdotta dall'art. 1 della L. 27.12.97 n. 449. Tale agevolazione riguarda le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di: - lavori di manutenzione, anche ordinaria, restauro e ristrutturazione, sulle parti comuni di edifici residenziali; - interventi di manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione su singole unità immobiliari abitative. Quando si effettuano spese nelle parti condominiali di un edificio, il limite di 48.000,00 euro su cui calcolare il 36% si applica tante volte quanti sono gli appartamenti che compongono l'edificio, sicché, chi fosse titolare, ad esempio, di 10 appartamenti, potrebbe applicare il 36% ad un tetto massimo di 480.000,00 euro. Tale somma, peraltro, dovrebbe essere suddivisa tra i comproprietari, ove l'immobile fosse detenuto in comunione.

Fonte: Sole24ore, pag. 31 del 26/01/2008