IMPOSTE INDIRETTE - IVA - ESCLUSIONI O RIDUZIONI DELLE DETRAZIONI
Spese di telefonia - Novità della Finanziaria 2008 DI GIULIANI - PORTALE
Fino al 31.12.2007, l'IVA relativa alle spese di telefonia poteva essere detratta nella misura ridotta del 50%, a prescindere dall'utilizzo aziendale o professionale. Dall'1.1.2008, per effetto delle novità introdotte dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), la detraibilità dell'IVA dipende dall'utilizzo dei telefonini e dei servizi di telefonia mobile. L'utilizzo promiscuo può aversi nei casi di: - utilizzo personale o familiare; - messa a disposizione a titolo gratuito o ad un corrispettivo inferiore al "valore normale" nei confronti dei dipendenti; - utilizzo estraneo ai fini imprenditoriali o professionali. Ai fini IVA, all'atto dell'acquisto, è possibile optare per due soluzioni alternative: - detrazione integrale dell'imposta assolta "a monte"; - detrazione di una quota dell'imposta non superiore alla misura in cui tali beni/servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli "privati" o, comunque, estranei all'attività d'impresa (o di arte o professione). Nel primo caso, l'utilizzo promiscuo implica l'assoggettamento ad imposta sulla base del "valore normale"; quest'ultimo, per le cessioni di beni, è costituito dal prezzo di acquisto dei beni stessi, mentre, per le prestazioni di servizi, è costituito dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi medesimi; nel secondo caso, invece, l'utilizzo promiscuo è irrilevante ai fini IVA.
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2008, p. 30
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