IMPOSTE DIRETTE - IRES - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
Di Eduardo (del 15/02/2008 @ 16:16:39, in Rassegna stampa, linkato 351 volte)

Società non operative - Cause di esclusione (provv. Agenzia Entrate 14.2.2008 e circ. Agenzia Entrate 14.2.2008 n. 9) DI DEOTTO

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 ha dato attuazione all'art. 30 co. 4-ter della L. 724/94 (introdotto dalla Legge Finanziaria 2008), che demandava all'Agenzia stessa l'individuazione di ulteriori cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società non operative, senza necessità di presentare istanza alle Direzioni Regionali. Secondo il Provvedimento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 sono escluse dalla disciplina in commento: - le società in liquidazione alle quali non risulta applicabile la disciplina dello scioglimento agevolato, sempre che esse si impegnino in dichiarazione dei redditi a procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione; - le società in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, amministrazione straordinaria e concordato preventivo; - le società sottoposte a sequestro penale o confisca o in amministrazione giudiziaria; - le società che detengono immobili concessi in locazione ad enti pubblici o locati a canone vincolato, limitatamente a tali immobili; - le società che detengono partecipazioni in società non di comodo, limitatamente a tali partecipazioni; - le società che hanno ottenuto la disapplicazione a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 30 co. 4-bis della L. 724/94 relativamente al precedente periodo d'imposta, sempre che le circostanze oggettive indicate nell'istanza ai fini dell'esclusione non abbiano subito modificazioni sostanziali. Il decreto precisa, inoltre, che le nuove cause di esclusione automatica introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (società congrue e coerenti in base agli studi di settore, società con valore della produzione superiore al totale dell'attivo patrimoniale, ecc.) sono applicabili al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007. Il Provvedimento del 14.2.2008 è stato commentato dalla circ. 14.2.2008 n. 9, la quale ha, inoltre, confermato che lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice delle società non operative per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 non è applicabile alle società che hanno già deliberato la liquidazione prima dell'1.1.2008 (per i soggetti "solari").

Fonte: ilsole24ore, p. 27