REVISIONE - REVISORI CONTABILI
Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:22:50, in Rassegna stampa, linkato 378 volte)

OMISSIONE DEI GIUDIZI DI PRESENZA DEI PRESUPPOSTI - REGIME SANZIONATORIO - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Cavalluzzo - Montinari

L'art. 1 co. 92 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha sostituito il comma quinto dell'art. 9 del DLgs. 471/97, stabilendo, al primo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Per il perfezionamento della nuova fattispecie è richiesta la conseguente infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP. Occorre, peraltro, osservare che i sindaci/revisori sono già soggetti a responsabilità civile. Queste due responsabilità si differenziano per il fatto che:

- nel caso di responsabilità civile, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova dell'esistenza di un danno (ad esempio, minori imposte riscosse) e di un nesso di causalità tra il danno e la condotta non professionale del sindaco/revisore;

- nel caso di responsabilità amministrativa, invece, l'onere di fornire le prove risulta superato da una presunzione di responsabilità correlata all'omissione dei giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. a fronte di una dichiarazione infedele.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 39