IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DEDUCIBILI
Di Giancarlo (del 03/03/2008 @ 10:28:32, in Rassegna stampa, linkato 559 volte)

Somme restituite al soggetto erogatore - Modalità di recupero delle ritenute (ris. Agenzia Entrate 29.2.2008 n. 71) di Morina

Le somme restituite al datore di lavoro che hanno concorso a formare il reddito imponibile in anni precedenti sono oneri deducibili, in virtù dell'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR. Con la risoluzione in esame, l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità da seguire per recuperare l'IRPEF versata e non dovuta. In particolare, il contribuente potrà provvedere al recupero: - chiedendo direttamente al sostituto il riconoscimento delle somme restituite tra gli oneri deducibili, ove non siano ancora state restituite le somme (al lordo delle ritenute); - in alternativa, operando un'ulteriore deduzione (totale o parziale) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la somma è restituita. - indicando nella dichiarazione dei redditi le somme restituite come oneri deducibili, qualora la restituzione delle somme (al lordo delle ritenute subite) sia già avvenuta, non sia ancora decorso l'anno e non sia ancora stata presentata la dichiarazione annuale; - presentando una dichiarazione integrativa, per far valere gli oneri deducibili entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta successivo, senza applicazione di alcuna sanzione, nel caso in cui abbia già presentato la dichiarazione. L'Agenzia precisa inoltre che l'istanza di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 del DPR 602/73 è ammessa esclusivamente per errore, duplicazione o inesistenza dell'obbligo di versamento.

Fonte: Il Sole24ore del 01/03/2008, pag.29