IMPOSTE DIRETTE - IVA - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Estensione a tutte le cessioni di fabbricati strumentali - Decorrenza dall'1.3.2008 di Busani
Dall'1.3.2008, rientreranno nel meccanismo del "reverse charge" anche le cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti con pro rata di detrazione non superiore al 25%, imponibili IVA ex art. 10 co. 1 n. 8-ter) lett. b) del DPR 633/72; dall'1.10.2007, invece, il sistema dell'inversione contabile si applica alle cessioni di fabbricati strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente ex art. 10 co. 1 n. 8-ter) lett. d) del DPR 633/72. Restano, pertanto, imponibili IVA, secondo le regole ordinarie, le cessioni di cui alle lett. a) e c) del citato n. 8-ter) dell'art. 10, riguardanti, rispettivamente, le cessioni di fabbricati: - poste in essere dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione; - effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio dell'impresa o di arte o professione (compresa l'ipotesi del c.d. "autoconsumo", qualora sia stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto).
Fonte: Il Sole24Ore del 01/03/2007, pag.27
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