BILANCIO D'ESERCIZIO-NOTA INTEGRATIVA - FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Di Giancarlo (del 06/03/2008 @ 12:51:53, in Rassegna stampa, linkato 594 volte)

Principali informazioni da indicare di Gaiani

 Il Codice Civile, anche dopo il recepimento della Direttiva CE n. 65/2001, non detta regole specifiche per la valutazione degli strumenti derivati, per i quali si dovranno quindi applicare i generali criteri di competenza e prudenza di cui all'art. 2423-bis del c.c., mentre prevede disposizioni puntuali da rendere in nota integrativa (art. 2427-bis del c.c.) e nella relazione sulla gestione (art. 2428 del c.c.). L'art. 2427-bis co. 1 n. 1 del c.c. prevede che, nella nota integrativa, devono essere indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura (cioè se si tratta di strumenti "di copertura" o "speculativi"). Tali informazioni non sono richieste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Secondo quanto previsto dal documento OIC n. 3, le informazioni da indicare in nota integrativa relative ai derivati di copertura devono riguardare anche le attività e le passività sottostanti e la verifica dell'efficacia delle coperture. Qualora il fair value risulti inferiore al valore di libro, la nota integrativa dovrà indicare entrambi i valori in relazione a ciascuna delle tipologie descritte. L'evidenza di un fair value inferiore all'importo iscritto in bilancio deve essere motivata in nota integrativa in relazione alla corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. e dei principi contabili, attestando che l'attività viene mantenuta al più elevato valore contabile, poichè le perdite di valore subite non presentano il carattere di durevolezza previsto dall'art. 2426 c.c. Con riferimento alla relazione sulla gestione, l'art. 2428 co. 2 n. 6-bis del c.c stabilisce che gli amministratori devono illustrare i seguenti punti: - gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste; - l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

Fonte: Il Sole24Ore del 06.03.2008, pag. 21 e 22