BILANCIO D'ESERCIZIO - RELAZIONE DEI SINDACI
Novità del DLgs. 32/2007 di Cavalluzzo - Montinari
L'art. 2 del DLgs. 2.2.2007 n. 32, che recepisce la Direttiva 51/2003/CE, modifica la relazione di cui all'art. 2409-ter c.c. uniformandola a quella predisposta dai revisori delle società quotate. La nuova relazione del revisore (datata e sottoscritta dallo stesso) sarà composta dai seguenti paragrafi: - un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a revisione ed il quadro delle regole di redazione del bilancio applicate dalla società; - una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; - un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se questo è conforme alle regole che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio (il giudizio del revisore potrà essere, come per le società quotate, positivo, con rilievi, negativo o impossibile); - eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio senza che essi costituiscano rilievi; - un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso di giudizio non positivo (e, quindi, negativo, con rilievi o impossibile) la relazione deve illustrare i motivi dello stesso. La novità riguarda sia l'incaricato del controllo contabile che il collegio sindacale cui è affidato il controllo medesimo. Ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 32/2007, la nuova disciplina si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva al 12.4.2007, e cioè: - ai bilanci degli esercizi 2008 e seguenti, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare; - ai bilanci degli esercizi 1.7.2007-30.6.2008 e seguenti, per i soggetti che abbiano esercizio sociale che chiuda, ad esempio, al 30.6 di ogni anno.
Fonte: Il Sole24Ore - la Guida del Professionista, pag 27
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