BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE
Stanziamento nel bilancio 2007 di Pozzoli
L'art. 2426 co. 1 n. 9) c.c. e i principi contabili nazionali prevedono che le rimanenze debbano essere iscritte in bilancio al: - costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori (costi di trasporto, imballaggio, dogana, ecc.); - costo di produzione, comprensivo dei costi diretti e della quota parte dei costi indiretti di fabbricazione. Gli oneri finanziari sono capitalizzabili insieme al costo delle rimanenze a condizione che esse richiedano un processo produttivo pluriennale. La valutazione successiva deve essere effettuata al minore tra: - costo storico [pari al costo specifico, per i beni fungibili, e al costo determinato attraverso i metodi FIFO (first in first out), LIFO (last in first out), costo medio ponderato, per i beni non fungibili]; - valore di mercato (pari al costo di sostituzione, per le materie acquistate da terzi, e al valore netto di realizzo, per le materie prodotte internamente). Il TUIR prevede che le rimanenze debbano essere iscritte, nel primo esercizio, al costo medio unitario, mentre, negli esercizi successivi, ad un valore non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione del metodo LIFO a scatti. In merito al trattamento fiscale degli interessi passivi correttamente imputati ad incremento del costo delle rimanenze, l'art. 96 del TUIR, così come modificato a seguito della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), con effetto sul Modello UNICO 2009, prevede che essi siano integralmente deducibili.
Fonte: Il Sole24Ore - La guida del Professionista, pag 19 e20
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