SUCCESSIONI E DONAZIONI - REINTRODUZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Assoggettamento ad imposizione del Trust - Condizioni (circ. Agenzia Entrate 22.1.2008 n. 3) DI BUSANI
L'Autore critica le affermazioni che l'Amministrazione finanziaria ha espresso in materia di tassazione indiretta del trust nella circolare 22.1.2008 n. 3, ritenendo che, in tale documento, l'Amministrazione finanziaria abbia individuato il trattamento impositivo dei vincoli di destinazione in modo non sempre uniforme. Infatti, nella circolare n. 3 del 2008 si legge, ad esempio, che la costituzione del fondo patrimoniale sconta imposta di successione o donazione in misura fissa se non comporta effetti traslativi, mentre il trust auto-dichiarato è tassato sempre con imposta proporzionale. Tale differenza di trattamento è giustificata, secondo l'Agenzia, per il fatto che "il trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente, sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni". Tuttavia, tale affermazione non può essere condivisa, in quanto la costituzione del trust implica la vera e propria fuoriuscita del bene dal patrimonio del disponente e la segregazione patrimoniale del bene solo nel patrimonio del trustee. Peraltro, la circolare delinea un'ulteriore disparità di trattamento, in quanto - come rilevato dall'Autore - secondo quanto affermato dall'Agenzia, le considerazioni su esposte in materia di trust non opererebbero in relazione alle imposte ipotecaria e catastale (ove la tassazione deve essere limitata ai casi in cui si realizzino effetti traslativi), ma solo nell'ambito delle imposte di successione.
Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 36
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