IMPOSTE DIRETTE - IRES - NORME GENERALI SUL REDDITO D'IMPRESA - ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI
Di Giancarlo (del 25/03/2008 @ 10:22:26, in Rassegna stampa, linkato 536 volte)

Variazioni dovute a rettifiche di stime contabili - Poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate di Roscini Vitali

La soppressione della facoltà di dedurre in via extracontabile gli oneri non stanziati a Conto Economico potrebbe indurre gli operatori ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale. Si supponga, ad esempio, che un determinato bene strumentale sia ammortizzato in Conto Economico ad un'aliquota del 10%, essendo questa giudicata ragionevolmente rappresentativa del deperimento economico-tecnico del bene. Se l'aliquota ordinaria di ammortamento del bene, ai fini fiscali, risulta pari al 15%, fino all'esercizio 2007 la quota di ammortamento eccedente (pari al 5%) può essere dedotta tramite indicazione nel quadro EC del Modello UNICO. A partire dall'esercizio 2008, non essendo più possibile provvedere alla deduzione extracontabile, il contribuente perderebbe la possibilità di dedurre la suddetta eccedenza, salvo stanziare a Conto Economico una quota di ammortamento pari appunto al 15%. Naturalmente, il maggiore ammortamento operato non potrebbe essere giustificato in base alla necessità di fruire di una maggiore deducibilità fiscale (permane, infatti, l'impossibilità di stanziare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in esecuzione di norme tributarie), bensì soltanto sotto il profilo economico, anche qualora ciò non sia pienamente corretto. Al fine di scongiurare tale evenienza, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 dispone che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. Con la circolare 19.2.2008 n. 12 (§ 7.1), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà dimostrare la coerenza delle proprie rilevazioni utilizzando ogni comportamento utile a tal fine (es. indicazioni fornite nella Nota integrativa, confronto con i bilanci di precedenti esercizi, ecc.). Peraltro, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le indicazioni in Nota integrativa non possono ritenersi preclusive dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Fonte: Il Sole24Ore del 22/03/2008, pag.24