Limiti all'utilizzo del contante - Novità del DLgs. 231/2007 DI RAZZANTE
Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, e non più a 12.500,00 euro. Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. La norma richiamata entrerà in vigore il 30.4.2008 (cfr. art. 49 co. 20 del DLgs. 231/2007). Ai sensi dell'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, i destinatari del DLgs. 231/2007 riferiscono, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 24.11.81 n. 689) delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del denaro contante di cui hanno notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni in questione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007).
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 19 - 24
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