FONDI COMUNI MOBILIARI E IMMOBILIARI
Fondo comune di investimento aperto di diritto lussemburghese - Regime fiscale (ris. Agenzia Entrate 21.4.2008 n. 167) DI SANTACROCE
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21.4.2008 n. 167 precisa che un fondo pensione con sede in uno Stato UE può richiedere l'applicazione, sui dividendi prodotti in Italia, dell'aliquota ridotta prevista dalla convenzione tra l'Italia e lo Stato di residenza del fondo, anche nel caso in cui gli investimenti in Italia siano realizzati tramite un fondo comune d'investimento residente in un terzo Stato UE, non soggetto a imposizione. Il caso preso in esame dall'Agenzia delle Entrate riguarda un fondo pensione di diritto olandese che realizza investimenti in Italia tramite un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese. L'Agenzia, in considerazione del fatto che il fondo comune d'investimento lussemburghese non ha personalità giuridica e non è soggetto a tassazione in Lussemburgo, esclude la possibilità di applicare la convenzione tra Italia e Lussemburgo, in quanto tale fondo non può essere considerato "persona residente". Al contrario, l'Agenzia chiarisce che è possibile applicare la convenzione tra Italia e Olanda, cioè lo Stato in cui risiede il fondo pensione, richiedendo l'applicazione delle aliquote ridotte convenzionali, alle seguenti condizioni: - che lo statuto del fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese preveda l'obbligo di distribuire annualmente gli utili di gestione ai sottoscrittori; - che il fondo pensione sia sottoposto a tassazione nello Stato di gestione, per gli utili a esso imputati.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 32
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