Società fiduciarie - Obblighi di identificazione - Novità del DLgs. 231/2007 DI BUSANI
Il Consiglio nazionale del Notariato ha precisato che il notaio può richiedere alla società fiduciaria il nominativo del soggetto per conto del quale opera in tutti i casi in cui ciò sia reputato necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione. Da ciò consegue l'obbligo di custodire nel fascicolo la documentazione con modalità tali da assicurarne il più possibile la riservatezza. L'eventuale rifiuto della società fiduciaria, inoltre, potrebbe essere considerato, insieme ad altre circostanze, ai fini della segnalazione di operazione sospetta. Analogamente si è espressa la circolare Assofiduciaria 27.12.2007 n. COM/2007/057. In essa, infatti, si sottolinea come i professionisti debbano effettuare nei confronti della fiduciaria la procedura di adeguata verifica, che riguarderà sia la fiduciaria come soggetto non persona fisica, che il fiduciante come titolare effettivo/soggetto per conto del quale la fiduciaria compie operazioni. In tal caso, nel trasmettere i dati e le informazioni, la fiduciaria dovrà rendere il destinatario responsabile della riservatezza di quanto comunicato attraverso apposita diffida.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 34
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