Disposizioni in materia di riporto delle perdite - Effetti ai fini della compilazione del Modello DI GAIANI
Il DL 223/2006 (conv. L. 4.8.2006, n. 248) ha eliminato la possibilità per il socio in regime di trasparenza fiscale di abbattere il reddito attribuito dalla partecipata con proprie perdite pregresse. Il provvedimento citato ha, infatti, stabilito che, a partire dai redditi delle società trasparenti relativi all'esercizio iniziato successivamente al 4.7.2006, i risultati negativi maturati dai soci prima dell'avvio del regime di trasparenza sono compensabili soltanto per il reddito complessivo che eccede quello assegnato dalla partecipata. Come accennato, la disposizione riguarda solo le perdite maturate prima dell'avvio del regime. Restano, invece, interamente compensabili, anche con redditi da trasparenza, quelle conseguite successivamente. In materia di perdite, le istruzioni a UNICO (quadro GN) recepiscono, inoltre, il contenuto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 160/2007 che ha previsto il divieto, nel consolidato fiscale, di utilizzare perdite anteriori all'accesso al regime per compensare la quota imponibile (5%) dei dividendi intercompany che viene detassata all'interno della dichiarazione di gruppo. Si ricorda che tale fattispecie perderà efficacia, in futuro, a seguito dell'abrogazione ad opera della L. 244/2007 della descritta rettifica di consolidamento.
Fonte: ilsole24ore del 21 maggio 2008, p. 35
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