IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIORGANIZZAZIONI
Di Eduardo (del 26/09/2008 @ 12:52:54, in Rassegna stampa, linkato 485 volte)

Affrancamento dei disavanzi di fusione, scissione e conferimento (circ. Agenzia Entrate 25.9.2008 n. 57) DI DE STEFANI

La circolare commenta le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell'art. 176 co. 2-ter del TUIR, alla luce delle norme attuative emanate con il DM 25.7.2008. Ad avviso della circolare: - il requisito dell'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni deve essere verificato in capo al soggetto "avente causa" dell'operazione (società conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione), indipendentemente dalla classificazione contabile adottata dalla società "dante causa"); - in caso di affrancamento parziale, tutti i beni della medesima categoria omogenea devono essere riallineati secondo una medesima percentuale; - l'opzione può essere esercitata anche da parte di soggetti che imputano il reddito per trasparenza, ancorchè i benefici connessi al riallineamento dei valori esplichino efficacia sui soci. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il riconoscimento dei maggiori valori ai fini IRAP sarebbe subordinato all'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, sebbene ammortamenti e plusvalenze rilevino, in via generale, secondo i dati di bilancio. Ad avviso della circolare 25.9.2008 n. 57 (§ 6), "il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda comporta, infatti, che, anche ai fini IRAP, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all'affrancamento mediante l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter del TUIR".

Fonte: ilsole24ore del 26 settembre 2008, p. 33