IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIORGANIZZAZIONI
Affrancamento di marchi e avviamento - Novità del DL 185/2008 DI VILLA
L'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 prevede la possibilità di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio a marchi, avviamento e altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie neutrali. La norma si affianca all'art. 176 co. 2-ter del TUIR, prevedendo però in ogni caso l'aliquota del 16% sulle differenze di valori, in luogo delle aliquote a scaglioni del 12% - 14% - 16%, nonché l'obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione. Il versamento dell'imposta sostitutiva ex art. 15 co. 10 del DL 185/2008 consente altresì di ridurre il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riconosciuti. In particolare, il periodo di deduzione fiscale è previsto: - nella misura di 1/9, per i marchi e l'avviamento (in luogo di 1/18 previsto dall'art. 103 co. 1 del TUIR); - nel limite della quota imputata a Conto Economico, con la soglia massima di 1/9, per le altre attività immateriali. Di conseguenza, aumenta la convenienza fiscale dell'iscrizione dell'avviamento a seguito di operazioni straordinarie. In merito, si ricorda quanto previsto dall'art. 2504-bis c.c. secondo cui il disavanzo di fusione "deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'articolo 2426, ad avviamento".
Fonte: italia oggi del 15 dicembre 2008, p. 7
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