IRES - PUBBLICITA' E PROPAGANDA
Di Dr E. D Amico (del 21/01/2009 @ 11:31:16, in Rassegna stampa, linkato 886 volte)

Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità (DM 19.11.2008) DI SANTACROCE - GAIANI - GIORGETTI - RIZZARDI

L'art. 1 co. 2 del DM 19.11.2008 individua il parametro idoneo a misurare la congruità delle spese di rappre­sentanza, atto a determinarne la relativa deducibilità dal reddito d'impresa. In particolare, le spese di rappresentanza sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari: - all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10.000.000,00; - allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10.000.000,00 e fino a 50.000.000,00 di euro; - allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50.000.000,00. A titolo esemplificativo, si supponga che nel 2008 siano conseguiti ricavi per un ammontare pari a 55.000.000,00 di euro. Il plafond di deducibilità relativo al medesimo esercizio è pari a euro 335.000,00, ottenuto dalla somma tra: - 0,013 x 10.000.000,00 = 130.000,00; - 0,005 x 39.999.999,99 (50.000.000,00 - 10.000.000,01) = 200.000,00; - 0,001 x 4.999.999,99 (55.000.000,00 - 50.000.000,01) = 5.000,00. La deduzione delle spese di rappresentanza sostenute nel 2008 è dunque ammessa fino a un massimo di 335.000,00 euro (130.000,00 + 200.000,00 + 5.000,00); l'eventuale eccedenza è comunque definitivamente indeducibile. Per le imprese individuali e le società neocostituite, è previsto che le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo de­ducibile (art. 1 co. 3 del DM 19.11.2008).

Fonte: ilsole24ore del 21 gennaio 2009, Le Guide del Professionista, pp. 3 - 8