AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE
Di Eduardo (del 22/03/2007 @ 10:13:01, in Rassegna stampa, linkato 607 volte)

Realizzazione degli investimenti - Proroga dei termini - Novità della legge di conversione del DL 300/2006 - Sospensione (comunicato stampa Agenzia Entrate 21.3.2007) di Amedeo Sacrestano

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 21.3.2007, ha disposto la sospensione degli effetti dell'art. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (il c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell'investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006.
L'Agenzia delle Entrate ha probabilmente evitato, in tal modo, l'apertura di una procedura formale d'infrazione a carico dell'Italia per violazione dell'art. 88 del Trattato CE che, nel caso di proroga degli effetti di un regime di aiuto, richiede una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonus maturati con riferimento a investimenti effettuati a partire dall'1.1.2007 non potranno essere spesi in compensazione fino a che la Commissione Europea non ne avrà stabilito la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Inoltre, poiché tra la data di entrata in vigore (27.2.2007) dell'art. 4-bis del DL 300/2006, conv. L. 17/2007 ed il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate sono trascorse alcune settimane, ci si può domandare cosa accada ai beneficiari del bonus che l'abbiano utilizzato in compensazione prima del comunicato ufficiale.

Fonte: ilsole24ore, del 22 marzo 2007, p. 28