IRES - AMMORTAMENTI
Di Dr E. D Amico (del 19/06/2009 @ 11:38:16, in Rassegna stampa, linkato 822 volte)

Spese di telefonia fissa e mobile - Limite di deducibilità dell'80% - Applicazione in capo alle società mandanti (ris. Agenzia Entrate 18.6.2009 n. 162) DI LOVECCHIO

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le spese telefoniche sostenute dall'impresa mandataria, operante nel settore della telefonia, per conto del committente sono escluse dal limite di deducibilità dell'80% di cui all'art. 102 co. 9 del TUIR. La risoluzione in commento, dopo aver ribadito che sono esclusi dalle limitazioni alla deducibilità i costi che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa (in senso conforme, risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 24.7.2008 n. 320), ha chiarito che non sono subordinate alle limitazioni ex art. 102 co. 9 del TUIR le spese di telefonia, non suscettibili di uso promiscuo, costituenti costi per commessa, a fronte delle quali il contribuente realizza ricavi d'esercizio. In particolare, l'Amministrazione finanziaria osserva che se così non fosse, a fronte di ricavi integralmente imponibili si contrapporrebbero costi parzialmente deducibili. In ordine alla deducibilità delle spese per l'acquisto di impianti di telefonia sostenute in qualità di impresa mandataria, la risoluzione n. 162/2009 ha chiarito che anche tali spese sono interamente deducibili posto che gli esborsi hanno natura di movimentazioni finanziarie, allo stesso modo in cui i successivi rimborsi ad opera del mandante non rappresentano ricavi. Di conseguenza, il limite di deducibilità dell'80% delle suddette spese trova applicazione soltanto in capo alle società mandanti.

Fonte: ilsole24ore del 19 giugno 2009, p. 31