IRES- DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI
Di Dr E. D Amico (del 10/09/2009 @ 11:36:30, in Rassegna stampa, linkato 409 volte)

Novità della L. 244/2007 - Rapporti con la disciplina del consolidato fiscale (circ. Agenzia Entrate 22.7.2009 n. 37) DI BRUNELLI

La circolare 22.7.2009 n. 37 (§ 2 e 3) ha meglio specificato alcuni aspetti relativi alla deducibilità degli interessi passivi nei gruppi societari "misti" (dei quali, cioè, fanno parte sia società finanziarie, sia società industriali e commerciali) che hanno esercitato l'opzione per il consolidato fiscale. Precisando in modo più puntuale quanto sostenuto nella precedente circolare 21.4.2009 n. 19, l'Agenzia afferma che le società capogruppo il cui valore dell'attivo è costituito in prevalenza da partecipazioni in società finanziarie sono tenute ad applicare il regime di cui all'art. 96 co. 5-bis del TUIR (deducibilità degli interessi nella misura forfetaria del 96%, percentuale innalzata al 97% per il solo 2008), e non quello ordinario. Ciò posto, nella dichiarazione dei redditi di gruppo, occorrerà distinguere, agli specifici fini della deducibilità degli interessi, due "sub-consolidati": - il primo, che comprende le società che deducono gli interessi passivi in funzione dell'ammontare degli interessi attivi e del ROL (art. 96 co. 1 del TUIR), all'interno del quale è ammessa la cessione infragruppo delle eccedenze di ROL non utilizzate nella dichiarazione individuale; - il secondo, che comprende le società finanziarie (compresa la capogruppo, se ricade nella casistica di cui sopra), nell'ambito del quale le cessioni delle eccedenze di ROL non sono ammesse, in quanto trattasi di una grandezza strutturalmente estranea ai criteri di determinazione del reddito imponibile di tali soggetti.

Fonte: ilsole24ore del 10 settembre 2009, p. 31