Detassazione degli investimenti in macchinari ex DL 78/2009
Di Dr E. D Amico (del 30/09/2009 @ 17:22:35, in Rassegna stampa, linkato 632 volte)

Investimenti rilevanti - Tipologia di beni strumentali agevolabili e revoca dell'agevolazione DI BELLINAZZO

Uno degli aspetti più controversi della detassazione parziale degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo 1.7.2009-30.6.2010 (c.d. Tremonti-ter) riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della stessa. L'agevolazione, infatti, è limitata ai soli macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, ma tale tabella riguarda le attività produttive e non i prodotti, con conseguenti difficoltà ad individuare i beni agevolabili. Alla luce del riferimento effettuato dall'art. 5 del DL 78/2009 ai macchinari e alle apparecchiature, sembrerebbero esclusi dall'agevolazione, ancorché compresi nella suddetta divisione, gli utensili e le parti meccaniche per i macchinari e le attrezzature; appare inoltre dubbia l'agevolabilità di livelle, metri e strumenti di precisione. Problematica è altresì l'individuazione dei beni che possono essere classificati nei codici residuali (28.29.99 e 28.99.99), fermo restando che sono esclusi dall'agevolazione: - i prodotti in metallo per usi generali (divisione 25); - gli apparecchi di controllo associati, gli strumenti computerizzati, gli strumenti di misurazione, gli apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27); - i veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30). In merito poi all'ipotesi di revoca dell'agevolazione nel caso in cui l'imprenditore ceda i beni agevolati nel periodo di sorveglianza, non è chiaro se il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto del bene (il 2011 in caso di investimenti effettuati nel 2009, il 2012 in caso di investimenti effettuati nel 2010) sia compreso o meno nell'ambito applicativo della disposizione antielusiva.

Fonte: ilsole24ore del 30 settembre 2009, p. 31