MONITORAGGIO FISCALE
Di Dr E. D Amico (del 06/10/2009 @ 10:48:46, in Rassegna stampa, linkato 424 volte)

Scudo fiscale-ter - Ambito applicativo - Regolarizzazione o rimpatrio di denaro, strumenti finanziari, immobili e investimenti non finanziari DI PARISOTTO

Il valore delle attività che possono essere oggetto dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) è a discrezione del contribuente. Infatti, solo per il denaro, occorrerà tenere conto del valore nominale. Per gli strumenti finanziari, il contribuente può, a sua insindacabile scelta, optare per indicare: - il costo di acquisto; - il valore corrente (da individuare con riferimento alla data in cui effettua il rimpatrio o la regolarizzazione); - un valore intermedio tra i due. Ai fini della regolarizzazione degli immobili situati all'estero, è possibile scegliere se indicare in dichiarazione riservata il valore di acquisto o quello corrente, supportandolo con un'apposita perizia redatta nel luogo in cui si trova l'immobile secondo gli usi e le consuetudini di quel paese. Si osserva, infine, che nella particolare situazione di contemporanea presenza di scudo fiscale e sanatoria dei redditi 2009, l'importo del denaro rimpatriato potrebbe risultare superiore rispetto a quanto riportato nel rigo A5 della dichiarazione riservata proprio per effetto di questi ultimi redditi.

Fonte: ilsole24ore del 6 ottobre 2009, p. 31