Arco temporale di applicazione dell'agevolazione e investimenti rilevanti DI CAPPELLINI
In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, permangono alcuni dubbi in relazione all'ambito applicativo della detassazione parziale degli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature ex art. 5 del DL 78/2008 (c.d. Tremonti-ter). In particolare, considerati i ristretti tempi di applicazione dell'agevolazione, andrebbe chiarito se i beni acquistati debbano entrare in funzione nel periodo agevolato (1.7.2009 - 30.6.2010); l'entrata in funzione del bene, infatti, dovrebbe rilevare soltanto ai fini della deducibilità degli ammortamenti e non per la rilevanza dell'investimento. Ulteriori problematiche sorgono in merito ai beni strumentali, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, acquistati e concessi in comodato/locazione a terzi, per i quali l'Amministrazione finanziaria aveva in precedenza chiarito che si considerano agevolabili soltanto nel caso in cui siano strumentali e inerenti. In particolare, secondo i chiarimenti forniti in passato: - si considerano strumentali i beni utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale alle esigenze di produzione del comodante; - l'inerenza del bene sussiste nella circostanza in cui lo stesso ceda le proprie utilità all'impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato. In relazione a tale ultimo punto, si prospettano diverse ipotesi: - il bene locato cede utilità al solo locatario, ipotesi in cui l'agevolazione non è ammessa; - il bene locato cede utilità al locatore, ipotesi in cui l'agevolazione è ammessa; - il bene locato cede utilità al locatario ma la locazione è "utile" al locatore, ipotesi che dovrebbe essere agevolabile secondo i precedenti chiarimenti di Assonime; - la locazione è oggetto dell'attività del locatore, ipotesi in cui l'agevolabilità appare dubbia.
Fonte: ilsole24ore del 10 ottobre 2009, p. 25
|