SCUDO FISCALE
Di Dr E. D Amico (del 12/10/2009 @ 11:12:18, in Rassegna stampa, linkato 335 volte)

Scudo fiscale-ter - Anticipazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate DI IORIO - RIZZARDI

La versione definitiva della circ. dell'Agenzia delle Entrate in materia di scudo fiscale-ter ha chiarito alcuni aspetti controversi in relazione all'applicazione della sanatoria (art. 13-bis del DL 78/2009). Si afferma, infatti, che: - occorre rispettare il termine del 15.12.2009 per il pagamento dell'imposta straordinaria anche se, in considerazione delle difficoltà che potrebbero verificarsi soprattutto in relazione ad alcune tipologie di attività finanziarie, le operazioni complessive per lo scudo possono chiudersi successivamente, ma in una data ragionevolmente vicina alla scadenza del pagamento; - lo scudo fiscale attivato dalle società controllate o collegate estere incluse nel regime CFC ex artt. 167 e 168 del TUIR (co. 7-bis dell'art. 13-bis del DL 78/2009) produce effetti sul soggetto che partecipa la società estera, ma in relazione, esclusivamente, ai partecipanti persone fisiche o comunque nei confronti dei soggetti che, autonomamente, devono osservare gli obblighi di monitoraggio fiscale; - in caso di accesso, ispezione o verifica nei confronti del contribuente, la dichiarazione riservata deve essere immediatamente esibita. Invece, nel caso di accertamento notificato, la dichiarazione riservata dovrà essere esibita entro i 30 giorni successivi alla notifica stessa. In materia di immobili, non sarà possibile beneficiare della regolarizzazione per gli immobili situati in Svizzera, San Marino, Montecarlo e Liechtenstein, in quanto questi Paesi non garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Per tali Paesi è consentito, però, il "rimpatrio giuridico" consistente nel conferimento delle attività ivi detenute in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5.8.2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, tuttavia, è necessario che il soggetto che effettua l'operazione di rimpatrio sia il proprietario delle attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni. È possibile, invece, procedere alla regolarizzazione per gli immobili posseduti in Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.

Fonte: ilsole24ore del 10 ottobre 2009, p. 5