DEDUZIONE 10% IRAP
Di Dr E. D Amico (del 29/10/2009 @ 16:39:18, in Rassegna stampa, linkato 841 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi (Provv. Agenzia Entrate 28.10.2009) DI BELLINAZZO

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha modificato i criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009). In particolare, la trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna Regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, in base ai termini indicati nell'allegato 1 del provvedimento medesimo (in alcune ipotesi, è prevista anche una differenziazione dei termini in base alla natura del soggetto passivo). Così, ad esempio, la data di attivazione della procedura telematica (vale a dire, il termine iniziale di presentazione) risulta fissata alle: - ore 12:00 del 17.11.2009 per il Molise, la Basilicata e la Calabria; - ore 12:00 del 26.11.2009 per il Piemonte; - ore 12:00 del 10.12.2009 per la Lombardia (istanze relative alle persone fisiche); - ore 12:00 dell'11.12.2009 per la Lombardia (istanze relative alle società). Il modello di istanza andrà quindi presentato, a partire dalle diverse date di attivazione della procedura telematica come definite nel citato allegato, entro: - 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 29.11.2008, ricadono nel periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio; - 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che sca­dono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio. Quanto alle modalità di erogazione dei rimborsi, il citato provvedimento stabilisce che le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra: - l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito dall'allegato 1; - l'invio della stessa istanza. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma di cui all'allegato 1, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per la Regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato. Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti. Nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata (con le modalità testé precisate), quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa, i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.

Fonte: ilsole24ore del 29 ottobre 2009, p. 3