DETASSAZIONE TREMONTI
Di Dr E. D Amico (del 09/11/2009 @ 10:32:49, in Rassegna stampa, linkato 807 volte)

Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI MENEGHETTI

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.10.2009 n. 44, in relazione alla Tremonti-ter (art. 5 co. 1 - 3-bis del DL 78/2009 convertito), assumono particolare rilevanza quelli relativi all'estensione, in via interpretativa, dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione. Infatti, nonostante la norma faccia riferimento ai soli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che: - non essendo previsto il requisito della strumentalità dei beni, sono agevolabili non solo i beni strumentali ma tutti i beni diversi da quelli merce, compresi i materiali di consumo (es. cartucce del toner); - è irrilevante il codice attività del soggetto cedente o acquirente, essendo sufficiente che i beni rientrino tra quelli indicati nella tabella; - sono agevolabili i macchinari e le attrezzature che, pur non essendo compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, costituiscono componenti di macchinari più complessi che ne fanno parte (ad esempio, acquisto di macchinari per lavanderie industriali in cui sono inseriti strumenti per il controllo di produzione, timer e componenti software); - sono altresì agevolabili i macchinari e le attrezzature compresi nella divisione 28 acquistati per essere montati in macchinari che non ne fanno parte (ad esempio, acquisto di una gru montata su un autoveicolo); - l'acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28, ma costituito in parte da beni inclusi, fruisce dell'agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella Tabella. L'Autore sottolinea come, in assenza del requisito della strumentalità, anche i beni dati in locazione/comodato sembrerebbero fruire dell'agevolazione, a prescindere dall'utilizzo del bene; pertanto, la detassazione dovrebbe essere possibile anche nell'ipotesi in cui la locazione del bene sia oggetto dell'attività del locatore.

Fonte: ilsole24ore del 9 novembre 2009, p. 2