Scudo fiscale-ter - Obblighi in materia di privacy e acquisto per successione di immobili o capitali all'estero DI BUTTARELLI
Con riferimento allo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito), la riservatezza derivante dall'adesione alla sanatoria può essere limitata in diverse situazioni, tra cui si segnalano: - l'intervento di accertamenti superiori all'ammontare "scudato", oppure riguardanti soggetti solidalmente obbligati o conti cointestati per i quali non è stata presentata un'altra dichiarazione riservata; - l'iscrizione nell'anagrafe dei conti correnti delle nuove posizioni aperte; - il caso in cui le attività e i beni rimpatriati o regolarizzati rientrano nel patrimonio personale del contribuente, il quale dovrà indicare i relativi redditi nelle future dichiarazioni. Inoltre, vi sono da considerare gli adempimenti in materia di privacy da parte degli intermediari. Infatti, benché le informazioni relative allo scudo fiscale non siano di regola dati sensibili del contribuente, si tratta, però, di dati assai delicati per gli effetti che per esso si possono determinare in diverse sedi. Pertanto, l'intermediario è tenuto ad adottare adeguate misure di sicurezza, tenendo presente le disposizioni del DLgs. 196/2003.
Fonte: ilsole24ore del 9 novembre 2009, p. 1
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