AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Di Dr E. D Amico (del 30/11/2009 @ 10:17:35, in Rassegna stampa, linkato 698 volte)

Ottenimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità (Cass. 26.11.2009 n. 24926) DI ALBERICI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.11.2009 n. 24926, ha affermato che decade dall'agevolazione prima casa colui che, avendo acquistato un immobile in un Comune diverso da quello di residenza, si sia attivato per richiedere le concessioni amministrative necessarie per rendere l'abitazione acquistata abitabile, in seguito vi abbia effettuato i lavori necessari e vi abbia preso la residenza non appena rilasciato il permesso di abitabilità, ma oltre il termine (di un anno, al tempo dei fatti oggetto di causa) che la legge attribuisce per il cambiamento di residenza. Infatti, ad avviso della Corte, la fruizione dell'agevolazione prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza, ovvero in cui questi trasferisca la residenza entro 18 mesi dal rogito (in base alla normativa oggi vigente). Atteso che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, l'agevolazione può trovare applicazione solo ove dalle risultanze anagrafiche sia desumibile che il cambio di residenza è avvenuto nei termini di legge, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla realtà fattuale, ove contrastante con il dato anagrafico, né al fatto che la richiesta del cambio di residenza sia stata presentata nei termini.

Fonte: italiaoggi del 28 novembre 2009, p. 20