DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2010
Di Dr E. D Amico (del 19/01/2010 @ 14:50:19, in Rassegna stampa, linkato 844 volte)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL REVISORE di DE ANGELIS

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009, i contribuenti in relazione ai quali è esercitato il controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., per utilizzare in compensazione i crediti IVA superiori a 15.000,00 euro, in alternativa all'apposizione del visto di conformità [ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97], possono richiedere la sottoscrizione della dichiarazione da parte di chi eserciti il controllo contabile. In particolare, quindi, occorre la sottoscrizione: - del socio o dell'amministratore della società di revisione, se il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno/società di revisione; - del revisore persona fisica, se il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno/persona fisica; - di tutti i componenti del collegio sindacale, se, come accade nella maggior parte dei casi, il controllo contabile è affidato al collegio sindacale (circostanza confermata dalla bozza delle istruzioni al Modello IVA 2010). In relazione a tali casi, non è espressamente richiesta né la stipula di una polizza assicurativa né l'effettuazione di una comunicazione preventiva alla DRE. In caso di infedele attestazione, peraltro, coloro che procedono alla sottoscrizione: - rispondono individualmente con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 2.582,00 euro [ex art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97]; - sono destinatari di una segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti (ad esempio, sospensione dal registro), nei casi di violazioni ripetute o particolarmente gravi.

Fonte: italiaoggi del 19 gennaio 2010 p. 21