Quadro RW - Obblighi di compilazione DI LIBURDI
A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009 (ossia UNICO 2010), i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, tra cui gli immobili, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009 n. 43). Tuttavia, tale impostazione deve essere coordinata con gli esoneri previsti dalla disciplina dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito). Infatti, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.1.2010 n. 3, per i contribuenti che presentano la dichiarazione riservata nel corso del 2010: - l'esonero dalla compilazione del modulo RW opera sia per il periodo di imposta 2010 (UNICO 2011) che per il periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010); - a partire dal 2011 (e, dunque, dal modello UNICO 2012), gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alla compilazione del modulo RW dovrebbero riguardare esclusivamente i contribuenti che hanno proceduto, ove possibile, alla regolarizzazione ed i casi in cui, una volta effettuato il rimpatrio delle attività aderendo alla sanatoria, si sia deciso di riportare all'estero le medesime attività.
Fonte: italiaoggi del 7 aprile 2010 p. 23
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