Denuncia al Tribunale - Condizioni e limiti (documento UNGDCEC 12.4.2010) DI POGGIANI
L'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC), con un documento del 12.4.2010, si sofferma su presupposti applicativi, modalità procedurali e dubbi applicativi del controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c. Tra gli aspetti approfonditi si pone la possibilità di denunzia di gravi irregolarità al Tribunale da parte del collegio sindacale nelle SRL. Profilo dubbio in seguito alla soppressione nella disciplina della SRL, ad opera della riforma del diritto societario, di qualsiasi rinvio al controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c., ed alla previsione di applicabilità delle disposizioni dettate in tema di SPA in caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle SRL (ex art. 2477 c.c.). A tal riguardo occorre ricordare che, a fronte di una dottrina contrastante, la Corte Costituzionale (sentenza 29.12.2005 n. 481) e la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2010 n. 403) hanno precluso tale possibilità al collegio sindacale nelle SRL. Non mancano, peraltro, pronunce di segno contrario dei giudici di legittimità (cfr. Trib. Napoli 14.5.2008). Sul punto il documento sottolinea come non appaia condivisibile privare i sindaci delle SRL "grandi" di uno dei loro poteri più incisivi nei confronti della "mala gestio" degli amministratori. Diversamente, non si potrebbe ipotizzare la specifica responsabilità dei sindaci delle SRL, nel caso in cui non fosse bilanciata da specifici poteri di reazione. E quindi, se la responsabilità dei sindaci appare unica, sia per le SRL che per le SPA, unica dovrebbe essere anche la possibilità di reagire a gravi irregolarità dell'organo amministrativo.
Fonte: italiaoggi del 15 aprile 2010 p. 20
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