IMMOBILI - DISCIPLINA FISCALE
Di Dr E. D Amico (del 16/04/2010 @ 10:29:13, in Rassegna stampa, linkato 296 volte)

Accertamento del valore degli immobili - Rettifica sulla base del valore normale - Gestione del contenzioso pendente (circ. Agenzia Entrate 14.4.2010 n. 18) DI LIBURDI

L'Amministrazione finanziaria, nella circ. 14.4.2010 n. 18, ha chiarito alcune delle conseguenze scaturenti dall'abrogazione, operata dalla L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008) delle norme che consentivano, in campo IVA e imposte sui redditi, di accertare maggior imponibile nel caso di scostamento tra il valore dichiarato nell'atto come corrispettivo per la cessione immobiliare (posta in essere nell'esercizio dell'impresa) ed il valore normale del bene ceduto, determinato sulla base selle quotazioni OMI. Queste norme erano state introdotte dall'art. 35 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, modificando l'art. 54 co. 3 del DPR 633/72 e l'art. 39 co. 1 del DPR 600/73, ed erano entrate in vigore il 4.7.2006. In proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in primo luogo, che, in seguito all'abrogazione, la discrepanza tra corrispettivo dichiarato in atto e valore normale del bene ceduto torna a configurare una mera presunzione semplice, sicché tale elemento non può, da solo, costituire elemento sufficiente a giustificare l'accertamento (a meno che non sussistano le condizioni per l'accertamento induttivo puro ex art. 39 comma 2 del DPR 600/73). L'inferiorità del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale può, quindi, giustificare l'accertamento solo ove sia avvalorata da altri elementi unitamente ai quali si configuri un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. In secondo luogo, la circ. n. 18/2010 afferma (in conformità a quanto già sostenuto, in relazione alla disciplina abrogata, nella circ. 16.2.2007 n. 11, §12.4) la natura proce­di­men­tale delle norme oggetto di abrogazione, riconoscendo, così, la retroattività dell'abrogazione. Pertanto, come espressamente chiarito nella circ. n. 18/2010, l'abrogazione produce effetti anche in relazione al periodo intercorrente tra il 4.7.2006 (data di entrata in vigore del DL 223/2006) e l'entrata in vigore della legge Comunitaria 2008 (15.7.2009 con riferimento alla disciplina dell'accertamento IVA e 29.7.2009 per quanto riguarda l'accertamento delle imposte sul reddito). Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia prescrive di abbandonare il contenzioso in corso (anche se relativo a periodi pregressi all'entrata in vigore della Comunitaria 2008) ogni qual volta gli elementi raccolti non appaiano sufficienti a integrare un quadro probatorio adeguato.

Fonte: italiaoggi del 16 aprile 2010 p. 25