COMPENSAZIONI CREDITI IVA
Di Dr E. D Amico (del 21/04/2010 @ 17:50:19, in Rassegna stampa, linkato 389 volte)

Chiarimenti (circ. Assonime 20.4.2010 n. 14) DI GAIANI

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la circolare Assonime 20.4.2010 n. 14 esamina i limiti all'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti IVA, annuali e trimestrali, introdotti dall'art. 10 del DL 78/2009. Il "tetto" annuo di 10.000,00 euro, al di sotto del quale non operano le nuove limitazioni, s'intende riferito all'anno di maturazione del credito (e non a quello del suo utilizzo in compensazione) e deve essere calcolato distintamente per il credito annuale e per i crediti dei primi tre trimestri dell'anno. La nuova disciplina, applicandosi dall'1.1.2010, riguarda i crediti IVA emergenti dalle dichiarazioni annuali e dalle istanze trimestrali presentate da tale data. Si tratta, quindi, dei crediti esposti nella dichiarazione annuale relativa al 2009 e di quelli che matureranno nei primi tre trimestri del 2010. Assonime ricorda che, sulla base delle istruzioni relative alla compilazione del Modello TR, l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale è consentito, anche per importi inferiori a 10.000,00 euro, soltanto dopo la presentazione dell'istanza IVA TR dalla quale lo stesso emerge. La compensazione del credito trimestrale per un importo non superiore a 10.000,00 euro può essere effettuata prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del Modello TR. Tale limite si applica nel solo caso in cui il credito oggetto di compensazione sia superiore al "tetto" annuo di 10.000,00 euro.

Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2010 p. 30