IMPOSTE INDIRETTE - IVA - ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Di Eduardo (del 29/05/2007 @ 10:33:06, in Rassegna stampa, linkato 697 volte)

Elenchi clenti e fornitori - Proroga dei termini di presentazione - Provvedimento in corso di pubblicazione in G.U. (comunicato stampa Agenzia Entrate 28.5.2007) di Portale

Con il comunicato stampa in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento direttoriale che detta le disposizioni attuative dell'art. 8-bis co. 4-bis del DPR 322/98, relative agli elenchi dei clienti e fornitori.
Per gli elenchi relativi al 2006, l'invio dovrà essere effettuato, esclusivamente per via telematica:
- entro il 15.10.2007;
- ovvero, per i contribuenti con volume d'affari che consente di optare per la liquidazione IVA trimestrale, entro il 15.11.2007.
Per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere trasmessi solo i dati dei clienti e dei fornitori titolari di partita IVA e, in luogo del codice fiscale, potrà essere indicata la sola partita IVA.
Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le informazioni relative alle:
- fatture di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente;
- fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi;
- note di variazione riferite ad anni precedenti.
A partire dal 2008, invece, i soggetti obbligati dovranno comunicare:
- il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- l'eventuale imposta;
- l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'imposta riguardanti annualità precedenti.
Non dovranno, invece, essere comunicati i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, alle importazioni e alle esportazioni, con esclusione delle operazioni effettuate nei confronti dei c.d. "esportatori abituali".

Fonte: ilsole24ore, del 29 maggio 2007, p.27