SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Di Dr E. D Amico (del 12/05/2010 @ 15:53:15, in Rassegna stampa, linkato 421 volte)

Responsabilità dei liquidatori - Operazioni consentite - Determinazione del danno (Trib. Salerno 13.4.2010) DI VITALE

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 13.4.2010, ha stabilito che il liquidatore di una società di capitali che abbia realizzato operazioni e atti non limitati alla conservazione del patrimonio sociale, ma diretti all'assunzione di un nuovo e autonomo rischio di impresa, è responsabile dei danni patrimoniali provocati alla società e ai creditori sociali. La relativa azione è esperibile dal curatore in caso di esito concorsuale. Inoltre, in tema di determinazione del danno, non si può fare ricorso automaticamente al criterio della differenza tra attivo e passivo, ma si deve valutare in concreto la parte del capitale perduto imputabile direttamente alla condotta degli amministratori e dei liquidatori. È ammessa una valutazione equitativa del danno solo qualora sia impossibile ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 12 maggio 2010